L’obbligo di (corretta, tempestiva e veritiera) informazione al cliente
L’art. 27 ncdf (già 40 codice previgente), nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero. Un rapporto fiduciario quale quello che lega l’avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale del “rapporto fiduciario” proprio consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito (Nel caso di specie, l’avvocato aveva cconsegnato al cliente un “falso” decreto ingiuntivo, frutto di un collage di diversi provvedimenti giudiziari, per documentare l’espletamento del mandato, in realtà ineseguito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione di mesi 6 dall’esercizio della professione forense).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 25 gennaio 2021