Mille proroghe - modifiche alla legge professionale forense
Conversione in legge n. 15/2022, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi - . durata del tirocinio professionale per l'accesso alla professione forense - rinvio requisiti iscrizione albo cassazionisti e rinvio periodo transitorio esame abilitazione
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 309 del 30 dicembre 2021), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.». (22A01375) (GU Serie Generale n.49 del 28-02-2022 - Suppl. Ordinario n. 8)
estratto
Art. 8 Proroga di termini in materia di giustizia
le modifiche alla legge professionale
4-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo alla durata del tirocinio professionale per l'accesso alla professione forense, dopo le parole: « nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, » sono inserite le seguenti: « o nella sessione di cui all'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ».
4-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni ».
Art. 22.(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)
1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n.1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n.1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.
2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di nove anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.
4. Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n.1003, il quinto comma è sostituito dal seguente: «Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».
4-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni ».
Art. 49.(Disciplina transitoria per l'esame)
1. Per i primi dieci (1) anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.
(entrata in vigore della legge professionale: febbraio 2013)