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La prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso - Corte di Cassazione, Civile Ord. Sez. 2 Num. 5893 del 23/02/2022 - Corte di Cassazione, Civile Ord. Sez. 2 Num. 6727 del 01/03/2022

La prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico dal cliente, che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché l'"ultima prestazione", ex art. 2957, secondo comma, cod. civ., va individuata con riferimento all'espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura ad litem, che è finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte" (conf., Cass., n. 13774/2004 - Cass., n. 13401/2015). - Le prescrizioni presuntive

1) Nel caso di specie, è evidente che l'incarico conferito all'avv. Omissis abbia avuto termine con la sentenza emessa, sul merito della fattispecie, dal Tribunale di Napoli, avendo assunto la pronuncia di rito del giudice di pace natura meramente "interlocutoria" (tenuto conto che, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., il processo riassunto a seguito della declaratoria di incompetenza "continua davanti al nuovo giudice").

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Corte di Cassazione, Civile Ord. Sez. 2 Num. 6727 del 01/03/2022

 

2) Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, in tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento 4 Corte di Cassazione - copia non ufficiale decisorio o avvalendosi dell'ammissione fatta in giudizio dal debitore che l'obbligazione non è stata estinta (Cass. n. 17071 del 2021).

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