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Regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile. La compensazione delle spese di lite

Le pronunce della Suprema corte di Cassazione del 2021 in merito ai presupposti per la compensazione delle spese di lite (Le spese e la responsabilità’ processuale aggravata (di Cecilia Bernardo) – articolo estratto dalla Rassegna della giurisprudenza di legittimità Ufficio del Massimario pubblicata sul sito della Corte di Cassazione.

Compensazione delle spese. (di Cecilia Bernardo - Magistrato) 

L’art. 92, comma 2, c.p.c. prevede una eccezione alla generale regola della soccombenza, consentendo al giudice di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. A seguito delle modifiche introdotte dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, poi mitigate dalla pronuncia della Corte cost. del 19 aprile 2018, n.77, cui è conseguita una nuova modifica del citato secondo comma ad opera del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162), la compensazione delle spese attualmente è consentita solo qualora vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Nel corso del 2021, la Suprema Corte ha adottato alcune pronunce anche in tema di compensazione delle spese processuali.

In primo luogo, in continuità con un principio consolidato, Sez. 6-3, n. 21400/2021, Guizzi, Rv. 662213-01, ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensare i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo” in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa, (in tal senso anche Sez. 6-3, n. 26912/2020, Valle, Rv. 659925-01).

Il principio della soccombenza e il correlativo criterio della compensazione trovano applicazione anche nell’ambito del procedimento di equa riparazione, disciplinato dalla legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal riguardo, Sez. 6-2, n. 26856/2021, Abete, Rv. 662373-01, ha osservato che la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte per l'applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c.. Infatti, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale non completa ilpetitum sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione.

Sempre in tema di equa riparazione, Sez. 6-2, n. 18183/2021, Scarpa, Rv. 661665-01, ha statuito che, ove la domanda d'indennizzo sia accolta per un importo inferiore al richiesto, in rapporto ad una minore durata eccedente il termine ragionevole rispetto a quella pretesa dall'attore, il giudice di merito, come in ogni altro caso di accoglimento parziale di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, ossia di accoglimento per un importo inferiore, può ravvisare una soccombenza reciproca, agli effetti dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e, perciò, compensare le spese di lite sulla base di una valutazione discrezionale, fondata sul principio di causalità, che resta sottratta al sindacato di legittimità.

Infine, la Suprema Corte ha preso in considerazione l’ipotesi in cui venga impugnata per cassazione la compensazione delle spese compiuta dal giudice di merito. In applicazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, Sez. L, n. 14199/2021, Di Paolantonio, Rv. 661300-01, ha ritenuto che, qualora non siano necessari accertamenti di fatto, sia consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità.