Incompatibilità ex art. 18, lett. a), della l. n. 247 del 2012 - Interpretazione - Portata - Legittimità e fondamento.
La previsione di incompatibilità all'esercizio della professione forense ex art. 18, lett. a), della l. n. 247 del 2012, va interpretata nel senso della sufficienza dell'iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli per cui quest'ultima è ivi espressamente consentita, per determinare la incompatibilità quanto all'iscrizione all'albo degli avvocati (anche all'elenco speciale di quelli stabiliti), non essendo necessario, affinchè tale situazione si verifichi, che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente, senza che tale assetto generi dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità comunitaria, atteso che mira a garantire l'autonomo ed indipendente svolgimento dell'incarico professionale e che le ipotesi di incompatibilità si ricollegano a libere scelte del cittadino.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 15208 del 22/07/2016