Nuovo ordinamento professionale - Incompatibilità tra attività forense e di insegnante elementare - Sussistenza - Retroattività - Portata.
Nel nuovo ordinamento professionale forense sussiste incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato ed attività di insegnante, sia pure a tempo parziale, in scuola primaria, e la nuova legge, più restrittiva sul punto, si applica anche alle domande di iscrizione avanzate anteriormente, ma ancora in corso al momento di entrata in vigore dello "ius superveniens", se il termine per la relativa deliberazione da parte del Consiglio dell'ordine non era ancora scaduto.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 21949 del 28/10/2015