art. 25 -Accordi sulla definizione del compenso
Art. 25 -Accordi sulla definizione del compenso
Articolo vigente
Art. 25 -Accordi sulla definizione del compenso
1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.
2. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.
PRECEDENTE FORMULAZIONE
Art. 45 Accordi sulla definizione del compenso. (articolo modificato con delibera 18.01.2007 e 12.06.2008)
E’ consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta fermo il principio disposto dall'art. 2233 del codice civile.
art. 45. Divieto di patto di quota lite [Palmario]
E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.
I-E' consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purchè sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito.
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