art. 18 - Doveri nei rapporti con gli organi di informazione (2014)
Art. 18 - Doveri nei rapporti con gli organi di informazione - codice deontologico forense
Articolo vigente
Art. 18 - Doveri nei rapporti con gli organi di informazione
1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.
2. L’avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l’anonimato dei minori.
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Documenti collegati:
Rapporti con i colleghi – Dichiarazioni rilasciate ad un periodico – Espressioni denigratorie – Responsabilità disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 158
Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con la stampa – Rapporti con i colleghi – Dichiarazioni rilasciate ad un periodico – Espressioni denigratorie – Responsabilità disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 158
Viola gli artt. 5 comma...
fine
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