Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con la stampa – Rapporti con i colleghi – Dichiarazioni rilasciate ad un periodico – Espressioni denigratorie – Responsabilità disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 158
Viola gli artt. 5 comma II, 18 comma I, e 29 comma I, cod. deont., l’avvocato che, mediante pubbliche dichiarazioni rilasciate ad un periodico di stampa, prive di equilibrio e misura, attribuisca anche in modo denigratorio ad un Collega – e quindi alla classe forense – un comportamento censurabile, giudiziario e non, caratterizzato da avidità, non disgiunto da intenti sottilmente estorsivi e finalizzato a conseguire un guadagno non dovuto.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 158