Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Limiti – Continenza – Fattispecie - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 109
L’espressione «arcane motivazioni», utilizzata in un atto processuale dal difensore per spiegare i ripetuti rinvii della discussione richiesti dal Collega che lo abbia preceduto nella difesa in giudizio della medesima parte, deve ritenersi particolarmente pesante, in quanto diretta a sollevare dubbi sul comportamento processuale del professionista, superando i limiti della continenza alla quale l’avvocato è tenuto specie nei rapporti con i colleghi.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 109