Il dovere di verità nei rapporti con i colleghi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2017, n. 252
L’avvocato non assume responsabilità per la ricostruzione dei fatti fornitagli dal cliente, ma deve astenersi tanto da accuse consapevolmente false (art. 50 ncdf, già art. 14 codice previgente) quanto da critiche personali verso il collega (art. 42 ncdf, già art. 29 codice previgente) (Nel caso di specie, l’avvocato aveva agito contro il collega per grave negligenza professionale nonostante fosse a conoscenza, per tabulas, della infondatezza della domanda).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2017, n. 252