art. 20 - Responsabilità disciplinare
Art. 20 - Responsabilità disciplinare - codice deontologico forense
Articolo vigente
Art. 20 - Responsabilità disciplinare (1)
1.La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2.Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice.
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(1) Articolo modificato dal Consiglio Nazionale Forense - Modifiche al codice deontologico forense (18A02607) (GU n.86 del 13-4-2018)
1 L’articolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 23 febbraio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 13 aprile 2018, n. 86, all’esito delle procedure di consultazione di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio nazionale forense del 22 settembre 2017.
Con la predetta delibera del 23 febbraio u.s. il Consiglio nazionale forense ha provveduto a riformulare il comma 1 e ad aggiungere il comma 2. Le modifiche sono entrate in vigore il 12 giugno 2018.
Il testo precedente del comma 1 così recitava: «La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.».
PRECEDENTE FORMULAZIONE
Art. 20 - Responsabilità disciplinare
1. La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli Il, III, IV, V, VI di questo codice.
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