Avvocato – Procedimento disciplinare – Violazione canoni generali previsti dal codice deontologico forense – Condotta non tipizzata – Responsabilità disciplinare – Sussiste - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2002, n. 213
Ai fini della responsabilità disciplinare dell’avvocato è sufficiente che il comportamento posto in essere dallo stesso sia riconducibile ai doveri di dignità e decoro deontologicamente tutelati dal c.d.f.; l’individuazione di determinate fattispecie considerate lesive, non esaurisce, infatti, il novero delle condotte punibili, potendo le stesse, ex art. 60 c.d.f., essere rinvenute in fattispecie non tipicizzate. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 28 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2002, n. 213