art. 38 - Rapporto di colleganza
Art. 38 - Rapporto di colleganza - codice deontologico forense
TITOLO III - RAPPORTI CONI COLLEGHI
Art. 38 - Rapporto di colleganza
1. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
2. L'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
3. L'avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai comma 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
COMMENTI
l’art.38 (“rapporto di colleganza”) privilegia, con l’inserimento al comma 1, la previsione già contenuta nel canone II dell’art.22 attualmente vigente e che aveva già subito una opportuna modifica rispetto alla originaria previsione che non incontrava il limite dei “fatti attinenti all’esercizio della professione”; la previsione di cui al comma 3, saldandosi con quelle dell’art.48 e dell’art.51, tende ad assicurare il più libero dispiegarsi dell’attività professionale che trova, nella corretta e riservata interlocuzione tra colleghi, una delle sue caratteristiche più tipiche e sicuramente degna di essere mantenuta e salvaguardata proprio per la più efficace tutela degli interessi delle parti assistite;
(estratto dalla Relazione illustrativa al Codice Deontologico Forense del C.N.F.)
PRECEDENTE FORMULAZIONE
art. 22 Rapporto di colleganza (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
I. L'avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa.
II. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
IlI - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
Titolo II - Rapporti con i colleghi - rapporti con il consiglio
art.22.Rapporto di colleganza in genere
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
* I. - L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del collega.
* II. - L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è obbligo dell'avvocato informare appena possibile il Consiglio dell'ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere anche successiva.
* III. - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
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Documenti collegati:
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