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art. 39 - Rapporti con i collaboratori dello studio

Art. 39 - Rapporti con i collaboratori dello studio - codice deontologico forense (2014)

Art. 39 - Rapporti con i collaboratori dello studio

1. L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la propria preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.


COMMENTI

gli articoli 39 (“rapporti con i collaboratori dello studio”) e 40 (“rapporti con i praticanti”) riprendono le previsioni già vigenti, armonizzandole con la lettera del dettato legislativo ordinamentale; (estratto dalla Relazione illustrativa al Codice Deontologico Forense del C.N.F.)

PRECEDENTE FORMULAZIONE

art.25.Rapporti con i collaboratori dello studio.

L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto. 

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