Skip to main content

art. 63 - Rapporti con i terzi

Art. 63 - Rapporti con i terzi - codice deontologico forense (2014)

articolo vigente|orange

Articolo vigente

TITOLO V - RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI

Art. 63 - Rapporti con i terzi

1. L'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.

2. L'avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell' esercizio della professione.

3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.