art. 63 - Rapporti con i terzi
Art. 63 - Rapporti con i terzi - codice deontologico forense (2014)
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Articolo vigente
TITOLO V - RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI
Art. 63 - Rapporti con i terzi
1. L'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.
2. L'avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell' esercizio della professione.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.
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COMMENTI
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PRECEDENTE FORMULAZIONE
art. 56.Rapporti con i terzi
L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell'esercizio della professione.
* Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.
la giurisprudenza |green
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