art. 64 - Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (2014)
Art. 64 - Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi - codice deontologico forense (2014)
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Articolo vigente
Art. 64 - Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi
1. L'avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
2. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.
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art.59.Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
L'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
* I-L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di assolvere ai propri doveri professionali.
la giurisprudenza |green
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