art. 65 - Minaccia di azioni alla controparte
Art. 65 - Minaccia di azioni alla controparte - codice deontologico forense
Art. 65 - Minaccia di azioni alla controparte
1. L'avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie.
2. L'avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.
3. L'avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Titolo IV - Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi
art. 48 Minaccia di azioni alla controparte (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.
I - Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l'avvocato deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.
II - L'addebito alla controparte di competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale è ammesso, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio assistito.
Titolo IV - Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi
art.48.Minaccia di azioni alla controparte
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita, quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.
* I.- Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia.
* II.-È consentito l'addebito a controparte di competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purchè a favore del proprio assistito.
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