La minaccia di azioni sproporzionate e vessatorie alla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 dicembre 2017, n. 221
La minaccia di azioni sproporzionate e vessatorie alla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 dicembre 2017, n. 221
L’art. 65 ncdf (già art. 48 cdf) ha come ratio quella di contemperare le esigenze di difesa dell’assistito con il necessario rispetto dell’altrui libertà di determinazione. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie, specie se esclusivamente vòlte ad intimidire la controparte prefigurandole, in estremo dettaglio, conseguenze nefaste, tanto più se giuridicamente infondate o improbabili (Nel caso di specie, il professionista invitava il collega di controparte a transigere sul proprio compenso, riducendo le sue pretese economiche azionate in via monitoria, giacché altrimenti avrebbe presentato non meglio precisati esposti alla Procura della Repubblica, alla Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, al Ministero dell’Economia e all’Ordine degli Avvocati).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 dicembre 2017, n. 221