La minaccia di azioni (sproporzionate e vessatorie) alla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 marzo 2016, n. 35
La minaccia di azioni (sproporzionate e vessatorie) alla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 marzo 2016, n. 35
L’art. 65 ncdf (già art. 48 cdf) ha come ratio quella di contemperare le esigenze di difesa dell’assistito con il necessario rispetto dell’altrui libertà di determinazione. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie, specie se esclusivamente vòlte ad intimidire la controparte prefigurandole, in estremo dettaglio, improbabili conseguenze nefaste che la controparte stessa sarebbe comunque capace di valutare insieme al proprio avvocato (Nel caso di specie, il legale richiedeva alla propria controparte il pagamento della somma -relativamente modesta- accertata dal Giudice di Pace, precisando che la richiesta stessa era fatta a pena di istanza di fallimento, e qualificando l’iniziativa come “molto grave, in quanto per Lei comporta la perdita della capacità d’agire, ovvero lei non potrà più acquistare né vendere, né avere conti correnti, né infine ereditare”, ed aggiungendo che nel caso di dichiarazione del fallimento sarebbe stata “civilmente morta” e avrebbe subito la “vendita forzata dell’immobile dove vive”).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 marzo 2016, n. 35