La minaccia di azioni (sproporzionate e vessatorie) alla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2015, n. 77
L’art. 48 del codice deontologico (ora, 65) ha come ratio quella di contemperare le esigenze di difesa dell’assistito con il necessario rispetto della libertà di determinazione della controparte. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie (Nel caso di specie, in una controversia di famiglia, l’avvocato rappresentava alla controparte l’esistenza di alcuni video a contenuto erotico, pacificamente non correlata alla vertenza in essere con il proprio assistito).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2015, n. 77