Pluralità di azioni nei confronti della controparte (ed espressamente richieste dalla parte assistita) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 luglio 2015, n. 115
L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 66 ncdf, già 49 cdf). La rilevanza deontologica della violazione di tale precetto non è scriminata dalla circostanza che le iniziative stesse siano state espressamente volute dalla medesima parte assistita.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 luglio 2015, n. 115