Illecito intimidire la controparte al fine di indurla a transigere - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241
Integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, in violazione del divieto di cui all’art. 41 ncdf (già art. 27 cdf), indirizzi la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, prospettandole asseriti pregiudizi economici al fine di indurla a transigere la controversia (Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto direttamente alla propria controparte, in una controversia che lo vedeva personalmente coinvolto, intimandole di rinunciare al proprio credito nei suoi confronti a pena, altrimenti, di gravi conseguenze economiche. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241