Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Comunicazioni sproporzionate e vessatorie – Minaccia pregiudizio di ordine extragiudiziario – Violazione art. 48 c.d.f. – Sussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2009, n. 72
Costituisce atto deontologicamente illecito la comunicazione con la quale l’avvocato, senza alcuna necessità giuridica in relazione alla preannunciata azione risarcitoria e ad essa non funzionale, rappresenti alla controparte un rilevante pregiudizio di ordine extragiudiziario al fine implicito di esercitare una indebita pressione, in tal modo violando l’art. 48 del codice deontologico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 16 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2009, n. 72