Rapporti con la controparte –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 marzo 2010, n. 10
Doveri di dignità – probità e decoro – Dovere di segretezza e riservatezza.
Viola i doveri imposti dall’art. 5 comma II e 9 c.d.f., l’avvocato che, nell’ambito di una corrispondenza epistolare avente altro oggetto, renda noto alla società con la quale il proprio cliente intrattenga rapporti professionali lo svolgimento di un’attività giudiziale in favore di costui, nonché la circostanza del mancato pagamento del compenso maturato per tale attività difensiva, con ciò rivelando notizie assolutamente irrilevanti ed inconferenti ed altresì potenzialmente lesive dell’onore e del decoro del predetto assistito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 18 luglio 2008)
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 marzo 2010, n. 10