La minaccia vessatoria alla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n. 112
L’intimazione di una qualsiasi azione giudiziaria non è più lecita e si trasforma in minaccia, come tale sanzionabile anche disciplinarmente, quando l’avvocato prospetti alla controparte la possibilità di avviare azioni del tutto sproporzionate e vessatorie. Costituisce pertanto atto deontologicamente illecito la comunicazione con la quale l’avvocato, senza alcuna necessità giuridica in relazione alla preannunciata azione risarcitoria e ad essa non funzionale, rappresenti alla controparte un rilevante pregiudizio di ordine extragiudiziario al fine implicito di esercitare una indebita pressione, in tal modo violando l’art. 48 del codice deontologico (ora, art. 65 ncdf).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n. 112