Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - azione disciplinare - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15199 del 22/07/2016
Atto di apertura di procedimento disciplinare - Reclamo al Consiglio Nazionale Forense - Esclusione - Fondamento - Nuova disciplina ex art. 36 della l. n. 247 del 2012 - Irrilevanza.
L'atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio dell'ordine territoriale a carico di un avvocato non costituisce una "decisione" ai sensi dell'ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, che non incide in maniera definitiva sul relativo "status" professionale, né decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura, sicché, avendo il solo scopo di segnare l'avvio del procedimento, con l'indicazione dei capi di incolpazione, non è autonomamente reclamabile davanti al Consiglio nazionale forense, senza che induca ad una diversa conclusione l'introduzione della nuova disciplina del procedimento operata con la l. n. 247 del 2012, il cui art. 61 consente solo l'impugnazione delle sentenze.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15199 del 22/07/2016