Sezione speciale per gli avvocati stabiliti - Requisiti di iscrizione - Requisiti ex art. 6 del d.lgs. n. 96 del 2001 - Esclusività - Limiti.
L'iscrizione dell'avvocato stabilito nella sezione speciale dell'albo degli avvocati è subordinata unicamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001, sicché il Consiglio dell'ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di requisiti ulteriori prescritti dall'ordinamento forense nazionale - nella specie, requisito di onorabilità -, salvo che la condotta del richiedente integri abuso del diritto.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4252 del 04/03/2016