Praticanti avvocati e assistenza legale stragiudiziale: limiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 maggio 2014, n. 74
Il divieto di cui all'art. 7 Legge 16.12.1999 nr. 479 va interpretato nel senso che il patrocinio, al quale sono abilitati i praticanti avvocati, deve essere limitato non solo alle controversie giudiziarie -ivi comprese le attivita' prodromiche o comunque da esse direttamente derivanti ovvero ad esse collegate-, ma anche alle attivita' stragiudiziali che rientrerebbero, per valore o materia, nelle previsioni del richiamato precetto normativo. Consegue che anche l'attivita' stragiudiziale del praticante avvocato soffre degli stessi limiti, imposti dalla legge, all'attivita' giudiziale attraverso il collegamento che intercorre tra le pratiche stragiudiziali e quelle giudiziali ad esse collegate e prodromiche.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 maggio 2014, n. 74