Praticante - requisito della residenza del praticante - equiparazione tra residenza e domicilio professionale - Consiglio nazionale forense, parere 24 giugno 2015, n. 40
Il COA di Milano chiede di sapere se debba essere richiesto o meno il requisito della residenza del praticante nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine, sia nel caso di praticante che chiede l’iscrizione esibendo attestato della Scuola di Specializzazione, sia nel caso di praticante che dichiara di svolgere la pratica presso uno studio.
La fattispecie, già in precedenza regolata dall’art. 17 del R.D. 1578/33, trova la sua fonte normativa nell’art. 7 espressamente richiamato dall’art. 41, comma 3 della L. 247/2012, che, eliminato il concorrente requisito della residenza di cui alla previgente legislazione, prescrive che l’Avvocato si debba iscrivere nell’Albo del circondario del Tribunale del luogo ove ha il domicilio professionale, coincidente il più delle volte con quello in cui svolge in maniera principale la professione.
Già con suo parere in data 16 luglio 2010 n. 36 questa Commissione aveva ritenuto che la norma introdotta dall’art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 sulla equiparazione tra residenza e domicilio professionale si applicasse anche al praticante avvocato, considerato che la nozione di attività professionale non poteva che ritenersi estesa a tutte le attività ad essa collegate e prodromiche, quali la formazione del tirocinante per l’esame di stato; in tal caso tuttavia il domicilio professionale a cui doveva aversi riguardo era quello dello studio legale del dominus.
Ritiene pertanto la Commissione che non debba essere richiesto il requisito della residenza del praticante nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine, venendo in rilievo unicamente il domicilio professionale, coincidente con quello dello studio legale del dominus ove svolge la pratica.
Consiglio nazionale forense, parere 24 giugno 2015, n. 40