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Avvocato - Praticante avvocato abilitato al patrocinio - Consiglio Nazionale Forense decisione del 30-12-2011, n. 222



Avvocato - Praticante avvocato abilitato al patrocinio - Intervenuta scadenza del termine - Cancellazione Elenco praticanti abilitati - Mantenimento iscrizione Registro praticanti - Procedimento penale o disciplinare a carico del professionista - Richiesta del professionista di cancellazione dall'albo - Il decorso del termine previsto dall'art. 8 del R.D.L. n. 1578/33, con la conseguente cessazione dell'abilitazione provvisoria, non determina il venir meno dello status di praticante e dell'interesse dello stesso a rimanere iscritto nel relativo registro speciale per proseguire nello svolgimento della pratica, pur restando privo dello jus postulandi. Invero, conformemente ai principi più volte affermati, il praticante avvocato non abilitato può legittimamente mantenere l'iscrizione nel relativo Registro Speciale senza limitazione temporale, sino a quando non abbia superato l'esame per l'abilitazione professionale e senza la necessità di proseguire nella pratica secondo le modalità prescritte dalla norma vigente. L'art.37, ottavo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578 (richiamato dal comma 2 dell'art. 14, R.D. n.37/1934) pone un divieto di pronunciare la cancellazione dall'albo degli avvocati quando sia in corso, a carico dell'avvocato, un procedimento penale o disciplinare; tale divieto ha portata generale ed opera pertanto anche quando sia l'iscritto a rinunciare all'iscrizione. (Rigetta il ricorso avverso delibera C.d.O. di Bassano Del Grappa, 10 febbraio 2011).
Consiglio Nazionale Forense decisione del 30-12-2011, n. 222
 
Consiglio Nazionale Forense decisione del 30-12-2011, n. 222

FATTO
Con tempestivo ricorso il dott. M. V. M. chiede che, in superamento della delibera adottata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bassano del Grappa in data 10.2.2011 con la quale si è rigettata la sua richiesta di cancellazione dal Registro dei praticanti tenuto dallo stesso Consiglio sul presupposto della inibente pendenza di un procedimento disciplinare a suo carico, si proceda a detta cancellazione con
decorrenza dal 6.9.2010; in una a questa richiesta principale si formulano, in via preliminare, due istanze, una tendente ad ottenere la sospensione della delibera impugnata e, l’altra, diretta a far verificare la regolarità delle delibere del Consiglio dell’Ordine “riguardo a composizione, diritti di voto, incompatibilità”.
Quali i fatti che danno origine alla vicenda oggi sottoposta alla cognizione di questo Consiglio Nazionale?
Il dott. M. è iscritto al Registro Speciale dei praticanti avvocati dal 4.9.2003; dal 5.9.2004 è stato iscritto come praticante abilitato al patrocinio; il 5.9.2010 è spirato il sessennio previsto dalla legge per il mantenimento di detta abilitazione. In data 2.2.2011 l’odierno ricorrente ha presentato istanza di cancellazione dal Registro dei praticanti; il Consiglio dell’Ordine di Bassano del Grappa, con delibera del 10.2.2011, notificata il 2.3.2011, ha rigettato l’istanza di cancellazione stante la circostanza, ostativa, della pendenza di procedimento disciplinare nei confronti del dott. M., procedimento aperto con delibera del 20.1.2011.
Nel ricorso il dott. M., dopo avere richiamato la più recente giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale in tema di cessazione dell’abilitazione al patrocinio e di cancellazione dal Registro dei praticanti, articola tre motivi di gravame: con il primo lamenta che il Consiglio dell’Ordine avrebbe dovuto deliberare la cancellazione dal Registro speciale dei praticanti abilitati al patrocinio il giorno 6.9.2010 con contestuale interpello all’interessato circa la sua volontà di voler rimanere iscritto come semplice praticante e, constatatone il disinteresse, avrebbe dovuto procedere anche alla sua cancellazione dal Registro praticanti (il ricorrente ne trae la conseguenza che, anche in difetto di delibera, egli sarebbe comunque decaduto dal patrocinio e dall’iscrizione nel Registro con conseguente impossibilità per il Consiglio dell’Ordine di aprire procedimento disciplinare a suo carico); con il secondo motivo si riafferma la illegittimità del diniego di cancellazione e lo si fa sia riproponendo argomenti già spesi in sede di formulazione del primo motivo di ricorso sia lamentando che il Consiglio dell’Ordine avrebbe mancato al dovere istituzionale di regolare tenuta degli Albi, omettendo anche la convocazione dell’interessato prima di esprimere diniego alla sua cancellazione dal Registro dei praticanti, cancellazione che avrebbe comunque preceduto l’inizio del procedimento disciplinare (la cui delibera di apertura è stata pure fatta oggetto di impugnazione da parte del dott. M.); con il terzo ed ultimo motivo si invoca la violazione dell’art.37, comma 3, R.D.L. 27.-11.1933 n.1578 per il mancato rispetto del termine di quindici giorni entro il quale la delibera di cancellazione doveva essere notificata al ricorrente. Il gravame si chiude ponendo l’accento sull’astensione, che risulta dalla delibera impugnata, del consigliere Avv. M. D. P. che non risulterebbe avere operato invece tale scelta quando si è trattato di deliberare l’apertura del procedimento disciplinare la cui pendenza è stata poi ostativa per accogliere la richiesta di cancellazione dal Registro dei praticanti del dott. M..
Il Consiglio dell’Ordine di Bassano del Grappa ha fatto pervenire proprie deduzioni con le quali ha richiamato la decisione n.28658/2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per la quale la scadenza dell’abilitazione al patrocinio non determina l’automatica cancellazione del praticante dal Registro Speciale di cui all’art.8 R.D.L. n.1578/1933 dovendosi inoltrare, per ottenere tale cancellazione, apposita istanza ex art. 14 comma 1 lettera F del R.D. n.37/1934. E, osserva sempre il Consiglio, all’accoglimento della richiesta di cancellazione volontaria può ostare il comma 2 del medesimo art.14 che, richiamando l’art.37 comma 8 del R.D.L. n.1578/1933, espressamente prevede che “non si può pronunziare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare”. Il Consiglio dell’Ordine, richiamando la tempistica concernente sia la delibera di apertura del procedimento disciplinare che il deposito dell’istanza di cancellazione dal Registro dei praticanti del dott. M., conferma e ribadisce la legittimità e correttezza del proprio operato.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Iniziando dalla disamina del terzo motivo di ricorso, non vi è dubbio che il termine di quindici giorni fissato dall’art.37, III comma, R.D.L.1578/1933, per la notifica della decisione di cancellazione dal Registro, non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato ( ex multis C.N.F. 23.04.2004 n.82).
Nel merito le doglianze del ricorrente sono in effetti prive di fondamento: Cass. SS.
UU.30.06.2008 n.17761 e Cass. SS. UU. 3.12.2008 n.28658, ponendosi sulla stessa linea,osservano che il R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578, all’art.8, prevede, al suo comma 1, che i laureati in giurisprudenza che svolgano la pratica per la professione di avvocato “siano iscritti, a domanda e previa certificazione dell’avvocato di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e siano sottoposti al potere disciplinare del Consiglio stesso”. E, come è agevole constatare, osserva ancora la Corte, la norma non pone alcun limite temporale alla durata della iscrizione nel summenzionato registro. Un termine (sei anni) è invece previsto dal R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578, art.8, comma 2, secondo cui “ i praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al comma 1, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’Ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della L.16 luglio 1997 n.254, rientravano nella competenza del pretore. “Dal disposto normativo emerge, ad avviso del Collegio” – così si legge in Cass. SS. UU. n.28658/2008 – “che all’interno dell’unico registro dei praticanti, cui è consentita l’iscrizione a tempo indeterminato, sussiste una specifica categoria costituita dai ‘praticanti ammessi al patrocinio’; e mentre è indubbiamente vero che chi perda la qualifica di praticante perde automaticamente il patrocinio, non esistono argomenti per affermare il reciproco, cioè che la perdita del patrocinio (per decorrenza del sessennio) comporti la cancellazione dal registro dei praticanti”. In tema si richiamano anche Cass. SS. UU. 26.05.2006 n.12543, C.N.F. 18.12.2009 n.168, C.N.F.28.12.2007 n.256.
Perché a tale cancellazione si addivenga è necessaria un’apposita istanza da parte dell’interessato.
Ricordato anche che nessun obbligo di preventiva audizione di quest’ultimo sussisteva prima di addivenire alla delibera di rigetto della istanza di cancellazione (cfr. C.N.F.24.07.2009 n.84), altrettanto indubbia è la legittimità di tale delibera che ha fatto puntuale applicazione della previsione di legge là ove, rilevata la pendenza del procedimento disciplinare, ha ritenuto tale circostanza ostativa per la richiesta cancellazione.
“L’art.37, ottavo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578” ( richiamato dal comma 2 dell’art.14 R.D. n.37/1934) “ pone un divieto di pronunciare la cancellazione dall’albo degli avvocati quando sia in corso, a carico dell’avvocato, un procedimento penale o disciplinare; tale divieto ha portata generale ed opera pertanto anche quando sia l’iscritto a rinunciare all’iscrizione” (Cass. SS.UU. 15.10.2003 n.15406; cfr. anche C.N.F. 22.03.2005 n.62; C.N.F. 30.12.1998 n.250).
Le conclusioni cui il Consiglio Nazionale perviene nel merito del ricorso rendono ultroneo soffermarsi sulle istanze formulate nello stesso in via preliminare e peraltro inammissibili, vuoi quella in punto di richiesta sospensione della delibera vuoi l’altra tendente ad ottenere una non meglio precisata verifica della regolarità delle delibera del Consiglio dell’Ordine di Bassano del Grappa riguardo a composizione, diritti di voto e incompatibilità.
P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale forense, riunito in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e 59 e segg. del R.D. 22.01.1934, n. 37; respinge il ricorso.
Così deciso in Roma lì 24 settembre 2011.