L’avvocato non deve agevolare l’esercizio abusivo della professione da parte del praticante - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 181
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici (Nel caso di specie, trattavasi di separazione personale dei coniugi, di cui un praticante avvocato era effettivo dominus sebbene la pratica risultasse formalmente seguita da un avvocato del suo studio).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 181