Praticante avvocato abilitato – Svolgimento funzioni di avvocato sine titulo –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2008, n. 263
Violazione art. 21 – Sussistenza
Viola l’art. 1 del RDL n. 1578/1933, nonché l’art. 21 C.d.F. con i principi di probità, lealtà, correttezza e verità, il praticante che, nel richiedere un prestito ad una società finanziaria, si qualifichi con il titolo di avvocato, producendo altresì un biglietto da visita con la medesima qualifica professionale (nella specie, il CNF ha confermato la decisione del COA che irrogava all’incolpato la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale quale praticante abilitato per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 20 settembre 2007)
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2008, n. 263