Avvocato – Norme deontologiche – Conferimento mandato difensivo a praticante avvocato – Responsabilità disciplinare ex art. 26 c.d.f. – Sussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2008, n. 133
Deve ritenersi sussistente la responsabilità disciplinare ex art. 26 c.d.f. del professionista forense che, “dominus” o non, incarichi il praticante avvocato pur abilitato al patrocinio per farsi rappresentare in una causa civile dal valore indeterminato.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2008, n. 133