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2 Relazione ministeriale illustrativa al D.M. 140/2012

4 Relazione ministeriale illustrativa al D.M. 140/2012 

Premessa

L'articolo art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali.
È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente.
Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante».
Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Consiglio di Stato – Parere

Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l'organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d'ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d'impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull'ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all'assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto). Seppure l'organo giurisdizionale liquiderà il compenso d'ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l'accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l'ipotesi di liquidazione d'ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l'organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso.

Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».

Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1».

Ne consegue che:
i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell'accordo già enucleabile dall'art. 2233 c.c., in incipit del primo comma;
ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell'abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l'organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l'associazione professionale» cui si riferisce l'art. 2233 c.c.;
iii) i punti di riferimento in sede giurisdizionale divengono quindi: importanza e complessità dell'opera e, implementando la chiave sistematica dell'art. 9 rispetto all'ultimo inciso del secondo comma dell'art. 2233 c.c., il pregio della stessa, che riflette in termini giustificativi il razionale rilievo del decoro della professione.

Il presente decreto – a natura evidentemente regolamentare stanti i caratteri di generalità e astrattezza delle previsioni che deve contenere – non può quindi riprendere la logica tariffaria della rigida predeterminazione di griglie liquidatorie, ma, orientando in modo tendenzialmente omogeneo la funzione giurisdizionale in relazione ai generali principi di ragionevolezza e unicuique suum tribuere, offra alla stessa «parametri» e non più «tariffe».

Questa differenza impone un ruolo centrale alla valutazione latamente giudiziale del caso concreto, con conseguenti rilevanti forbici di implementazione dei parametri numerici comunque ritenuti utili alla suddetta funzione di orientamento, ed esclusione di ogni inderogabilità, minima e massima, delle soglie individuate ai fini di un'applicazione cui «di regola», ma senza alcun vincolo, si guida l'organo giurisdizionale stesso.
La descritta impostazione risulta l'unica che rispetta non solo la differenza altrimenti vanificata tra «parametro» e «tariffa», ma anche, e contestualmente, la manifesta valorizzazione dell'accordo, e cioè del mercato, operata dalla novella del 2012, attesa la conseguente induzione all'accordo che, all'opposto, con la rigidità delle tariffe, è stato strutturalmente disincentivato.

Le professioni interessate, poiché sottoposte all'alta vigilanza del Ministero della giustizia, sono state suddivise nelle seguenti categorie: avvocati, commercialisti ed esperti contabili, notai, professioni dell'area tecnica, altre professioni vigilate.

Al capo I sono state dettate alcune norme generali, la cui esplicazione può ora trovare base per una migliore comprensione. All'articolo 1 si enuncia dunque che in ogni caso in cui l'organo giurisdizionale – fuori dei vincoli derivanti da un accordo – debba liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi successivi, esso si attiene alle disposizioni del decreto, applicate anche per via di analogia interna. Quanto a quest'ultima ipotesi si può pensare all'ipotesi dell'avvocato cui si debba liquidare il compenso, nei presupposti sopra descritti, per la sua attività di revisore contabile, per cui l'organo giurisdizionale potrà utilizzare analogicamente i parametri previsti per i revisori contabili, sistematicamente più contigui a quelli per la generica attività stragiudiziale forense.
Aderendo al suggerimento del Consiglio di Stato si è soppresso, perché sovrabbondante, il doppio riferimento all'analogia contenuto nel comma 1, primo periodo, dell'art. 1, ipotizzato – come indicato nell'iniziale relazione illustrativa – per alludere alla possibilità di applicazione analogica delle norme decretali anche in via "interna" al medesimo regolamento (si pensi a segmenti dell'attività professionale non espressamente normati), e non solo, nella ricorrenza dei presupposti perché operi l'analogia, con riferimento a fattispecie "esterne" al perimetro oggettivo normato (si pensi a nuove competenze, e quindi attività, della singola professione, aggiunte da successiva normativa). Si condivide, però, l'assunto che la conclusione può essere egualmente raggiunta senza duplicazione del riferimento all'analogia.
Nei compensi – che pure ricomprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, non escluse le attività accessorie alla stessa – non sono incluse le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, anche quella concordata in modo forfettario (si pensi alla voce "spese forfettarie" propria di molte precedenti tariffe). Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. Logicamente, i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
Il Consiglio di Stato suggerisce di modificare l'art. 1 comma 2 nel senso di specificare che il compenso, unitario e onnicomprensivo, comprende anche le spese, ferma restando la possibilità di indicarle in modo distinto come componente del compenso stesso.
Nel parere si rinviene base normativa per questo assunto nell'art. 9, comma 4, del citato d.l. n. 1 del 2012, come convertito, in cui, al penultimo periodo, si enuncia che il compenso va pattuito «indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».
Non si condivide l'assunto e, pertanto, non è stata accolta l'osservazione. Nella norma in parola la locuzione "spese" è utilizzata in senso lato all'evidente finalità di indurre a formulazioni chiare e compiute del preventivo, e non per snaturare il concetto di compenso che, come tale, sul piano logico prima che giuridico, è da sempre distinto da quelle.
L'art. 9 comma 4 menzionato, infatti, riguarda il ben diverso caso del compenso pattuito. Caso in cui, logicamente, può ipotizzarsi e pretendersi che l'accordo si estenda al computo o meno delle spese, tipicamente forfettarie, ovvero alle modalità di quel computo. Il precetto mira cioè a contenere al massimo le asimmetrie informative ma, appunto, in una cornice negoziale e negoziata.
È evidente che quando invece l'accordo e, ancor prima, la negoziazione non vi siano stati, l'organo giurisdizionale liquiderà le spese in base alle prove – e quindi, tipicamente, liquiderà quelle documentate – non esistendo alcun parametro che le possa surrogare. Si pensi alle spese di trasferta che possono esservi o meno, possono crescere, come costi, a seconda delle urgenze e distanze, e di cui l'organo giurisdizionale non potrà che accogliere la domanda di liquidazione 4 non già in base a non meglio precisati né precisabili, e dunque arbitrari, parametri, ma solo ed esclusivamente, mancando la pattuizione che le riguardi, a fronte di quello che effettivamente risulta, secondo i principi generali e primari che sovrintendono l'attività giurisdizionale, qui naturalmente non derogabili.
Di quanto appena detto vi è anche un'inequivoca, anche se indiretta, conferma normativa: il concetto di compenso cui l'art. 9 fa riferimento al comma 4 è, difatti, letteralmente comprensivo di tutte le voci di «costo» (del servizio professionale), quali gli «oneri e contributi», confermando che si ha riguardo a una categoria solo latamente e quindi impropriamente qualificata "compenso" nel senso di corrispettivo.
L'art. 9 comma 4, cioè, menziona voci, come quelle appena menzionate, per cui neppure astrattamente sarebbe ipotizzabile alcun parametro. E se, riguardo quelle voci, si tratta di componenti del "costo" discendenti e regolati da altre norme, nel caso delle spese di tratta di segmenti del "costo" che l'organo giurisdizionale deve liquidare, parimenti in forza di altre norme di legge, in base alle risultanze, se non ne risulti concordata l'imputazione in ragione del fatto che si tratta di componente disponibile del costo medesimo.
Naturalmente ciò non toglie che l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, comprensivo delle spese, non possa costituire elemento di valutazione negativa dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. In questo senso, accogliendo una specifica osservazione del Consiglio di Stato, si è aggiunto un apposito comma all'art. 1, per l'ipotesi in cui, appunto, nel corso del procedimento non sia emersa prova in merito all'assolvimento degli obblighi informativi di cui costituisce sintesi il preventivo di massima.
Proseguendo nell'illustrazione dell'articolato, si stabilisce poi che nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Va nuovamente rammentato, pure sul punto, che la liquidazione cui si riferisce il decreto è conseguente non a una prestazione latamente imposta come quella, ad esempio, di un consulente tecnico d'ufficio, ma fiduciaria, e in cui, però, le parti non hanno previamente voluto accordarsi sul corrispettivo.
Si aggiunge che quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a un solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
Per le gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
Infine una norma più ricognitiva che costitutiva che costituisce una fondamentale ricaduta del superamento delle tariffe: in nessun caso, come già si anticipava, le soglie numeriche indicate per la liquidazione, di regola, del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.
Va qui rilevato che il Consiglio di Stato ha evidenziato che la scelta, espressamente qualificata come legittima, effettuata dall'amministrazione di prevedere, quali parametri, anche forbici percentuali operanti su valori medi di liquidazione, innescherebbe un rischio di riedizione surrettizia delle griglie tariffarie. Il Consiglio ha pertanto proposto di eliminare qualsiasi riferimento in particolare alle diminuzioni minime, anche se appare evidente che dovrebbe trarsi la medesima conclusione per il simmetrico tetto massimo.
Non si condivide l'osservazione, che, pertanto, non è stata accolta. Messa da parte la pur rilevante considerazione che, così facendo, fattispecie come le liquidazioni dei compensi forensi per le assistenze legali dei soggetti in gratuito patrocinio avrebbero più che probabili, significative e attualmente insostenibili ricadute negative per la finanza pubblica (venendo meno il parametro minimo di riferimento, sia pure derogabile), va rimarcato con forza che privando l'organo giurisdizionale di forbici di oscillazione dei valori medi di liquidazione, si innescherebbe un altro e ben più consistente rischio: quello di appiattire le liquidazioni giudiziali sul valore medio di liquidazione, rimasto unico e del tutto anelastico parametro certo di riferimento. Il tutto, per un verso, con l'alto rischio di pregiudizio dell'unicuique suum tribuere, per altro verso, con l'alto rischio di deviazioni disomogenee nelle liquidazioni giudiziali, che non potrebbero considerarsi un obiettivo da perseguire, e, per altro verso ancora, con serio rischio di conseguente incremento del contenzioso.
La soppressione delle forbici anche solo orientative, cioè, non potrebbe che avere come effetto quello di irrigidire il valore medio di liquidazione, privandolo dei dati che ne segnano il significato ponderale, nella logica della liquidazione per fasi di attività, del compenso professionale. Si avrebbe così la più che alta probabilità di offrire allo stesso mercato un segnale marcatamente rigido, laddove la logica dei parametri, rapportata al superamento delle tariffe in chiave di liberalizzazioni e promozione della concorrenza, si ritiene debba fare proprio dell'elasticità un dato distintivo volto a indurre al puntuale accordo sul compenso (e le spese) il professionista e il cliente che fruisce del suo servizio.
Il tutto si inscrive, del resto, come sembra opportuno tornare a sottolineare, in una logica, esplicitata normativamente, di piena derogabilità delle forbici stesse, costituenti mera "fascia di orientamento" per l'organo giurisdizionale.

Avvocati

Generalità

Traendo qualche spunto dalla riforma tedesca del 2004, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG, che ha sostituito la legge federale sulla retribuzione degli avvocati (Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung, BRAGO) del 1957, il Consiglio Nazionale Forense, nel settembre del 2010, all'esito di un proficuo confronto con il Ministero della giustizia, aveva formulato una proposta innovativa e già strutturata nel senso poi valorizzato dalla modifica legislativa cui con il presente regolamento viene data più specifica attuazione.
Si era proposto infatti di semplificare la tariffa forense accorpando le voci di onorari, diritti, indennità, fondendole in funzione di una suddivisione in fasi dei procedimenti giudiziali (cfr. § 19 RVG), anche per contenere possibili incentivazioni delle lungaggini processuali, e invece favorire un'attenzione al contenimento dei tempi a sua volta correlato al comune valore costituzionale della ragionevole durata dei procedimenti.
La proposta indicava 4 fasi e una macrovoce complementare: fase di studio della controversia, fase introduttiva del procedimento o del processo, fase istruttoria a sua volta articolata in semplice e complessa, fase decisionale, compenso accessorio inteso, quest'ultimo, con sostanziale riferimento alle sessioni di lavoro collaterali residue rispetto a quelle fatte rientrare nelle fasi vere e proprie.
L'impianto è stato utilmente ripreso per razionalizzare i parametri di riferimento, di cui, come anticipato, non si è inteso dare declinazione solo per clausole generali, articolando 5 fasi: di studio, introduttiva del procedimento o del processo, istruttoria, decisoria, esecutiva, così da ricomprendere anche quest'ultima quale completamento per la realizzazione del bene della vita perseguito nel settore civile, amministrativo, comprensivo del contenzioso contabile, e tributario, e quale segmento terminale nel penale. Ferma la diversa regolazione dei parametri per l'attività stragiudiziale, di cui si darà conto più sotto.

La stessa proposta del CNF, del settembre 2010

La stessa proposta del CNF, del settembre 2010, aveva quindi indicato l'opportunità di aggiornare i valori della precedente tariffa di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004 n. 127, secondo gli indici ISTAT riferibili alle professioni liberali, del 24,1%.
Nel presente decreto, ferma restando la radicale soluzione di continuità che la norma di legge fondante ha determinato con il precedente sistema tariffario, si è analogamente inteso prendere le mosse dalla precedente tariffa non nel senso, altrimenti in frizione con la norma primaria, di aggiornarla o rimodularla o mutarne le vesti, ma quale orientamento razionale rispetto all'attività forense e, al contempo, quale momento di raccordo tra il precedente sistema e quello nuovo nella lata chiave degli usi sinora invalsi.
È necessario sottolineare, dunque, che non si sarebbe potuto in alcun modo riversare la precedente tariffa, aggiornata, nel nuovo sistema dei parametri. I rifermenti alla precedente tariffa sono quindi stati solamente e ragionevolmente orientativi.
Il decreto si propone, anche per gli avvocati, infatti, di stabilire dei parametri generali (quali sono ad esempio la complessità, l'importanza, il pregio o l'urgenza dell'opera), e dei parametri specifici, numerici e rapportati all'attività forense davanti ai vari organi giurisdizionali e in funzione del vario valore della causa, in interrelazione tra loro.
Per un verso i parametri numerici – che, come anticipato, lasciano marcato spazio all'attività di concreta determinazione giudiziale, con pochi scaglioni e larghe forbici – orientano i parametri generali traducendosi in segnalazione del grado di complessità della prestazione, e, non trattandosi di tariffari, sono aggiornabili 7 giudizialmente nel tempo, tipicamente secondo gli indici ISTAT rilevanti. Per altro verso i parametri generali, che segnano il connotato specifico della liquidazione non tariffaria, possono sempre e motivatamente prevalere sul risultato della determinazione per parametro numerico, appunto non vincolante.
Si è pertanto proceduto innanzi tutto ad aggiornare la precedente tariffa del 2004 – quale mero termine di riferimento nei sensi sopra illustrati – tenendo conto degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività, e, in specie, della componente Professioni liberali, con un aumento del 24,1%. Sul punto va specificato che la bozza di proposta del CNF del settembre 2010 sottolineava che il dato, ottenuto e confermato dal Centro elaborazione dati dell'ISTAT (le serie storiche sono comunque reperibili sul sito ufficiale www.istat.it), è riferibile, per la componente Professioni liberali, al periodo aprile 2004-aprile 2009. Tenuto conto, però, che la generale variazione dei prezzi al consumo è stata tra il 2004 e il 2010 (per anno successivo) dell'11,4%, (serie storiche, tavola 21.8, con una media dell'1,9%) è sembrato ragionevole non incrementare ulteriormente l'aggiornamento raggiungendo e superando la soglia di ¼ dei precedenti valori.
L'incremento di riferimento 2004-2012 è stato quindi del 3% all'anno di media. All'esito della rivalutazione sono stati utilizzati i medesimi arrotondamenti previsti dal D.M. n. 127 del 2004, come indicati nella relativa relazione accompagnatoria.

onorari e diritti di riferimento per ogni fase

Si è poi proceduto a individuare gli onorari e diritti di riferimento per ogni fase.

Si è infine adattato il risultato:
a) con criterio di ragionevolezza, che impone di considerare il problema dell'aumento dei costi legali anche sotto l'aspetto dell'incidenza degli stessi sul reddito medio reale degli utenti, e dunque pure in rapporto al valore, e cioè al costo di acquisto, dei beni della vita contesi, così da evitare che, in frizione con i principi costituzionali, «il ricorso alla giustizia possa diventare privilegio per pochi» (parere interlocutorio del Consiglio di Stato, 27 ottobre 2003, n. sez. 4061/2003, con riferimento al procedimento per l'approvazione della precedente tariffa del 2004);
b) con criterio di proporzionalità, che si traduce non solo nel rispetto del criterio di adeguatezza del compenso professionale rispetto all'opera svolta, ma che impone anche, e proprio per ciò, la considerazione di un adeguato rapporto di regola sussistente tra le controversie di dato valore e tra i relativi procedimenti davanti ai diversi organi di giustizia dei singoli gradi o nei gradi (latamente) superiori.

Un'altra importante precisazione di metodo: con l'abrogazione delle tariffe risulta definitivamente superata la distinzione tra onorari e diritti, oltre che indennità. Questo è un necessario precipitato sia in termini di rottura con il sistema tariffario sia in termini sistematici.

Infatti:
i) il «compenso» evoca chiaramente un concetto unitario;
8 ii) come conferma anche la disciplina del preventivo (art. 9 comma 4, cit.), lo scopo della riforma è rendere massimamente intellegibile la focalizzazione del corrispettivo dovuto, e dunque semplice, nella massima misura possibile, la sua struttura, superando perciò parcellizzazioni e duplicazioni anche parziali;
iii) non si giustificherebbe, quindi, una duplicità o una differenza di parametri, cui invece la legge assegna un'univoca funzione unitaria, oltre che residuale rispetto all'accordo.
Ciò posto, non resta che prendere a riferimento principale, per il parametro, il precedente onorario perché:
a) unitariamente riferito all'opera prestata (tanto che, a differenza con i diritti, secondo il tradizionale orientamento della Suprema Corte, andava liquidato «con la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, [con] quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita»: Cass. n. 8160 del 2001);
b) parametricamente declinato rispetto agli stessi valori di controversia, e non fisso come per il "diritto".
Ciò non toglie che, nella individuazione dei parametri numerici di orientamento per fasi, si è tenuto conto anche dei valori di costo riferiti ai precedenti diritti, in quanto relativi, in via integrativa, alla componente "attuativa" piuttosto che propriamente "valutativa" dell'attività professionale. Senza, però, obliterare che:
- non poteva in alcun modo rivivere sotto altre formali spoglie la duplicità in esame (si pensi all'onorario per la redazione e non solo per la preparazione di un atto introduttivo della lite davanti al giudice: voce 15 della tabella A delle tariffe, e corrispondente diritto, voce n. 3 della tabella B), e - la suddivisione in fasi, correlata alla parametrazione in funzione di un compenso unitario, supera l'idea di un "diritto" distinto per ogni frazione di attività anche quando, ad esempio, consista nella partecipazione a un'udienza di mero rinvio (voce 19 della tabella B della tariffa: v. Cass. n. 920 del 1994).
L'unicità del compenso mira dunque a dare spessore alla semplificazione insita nell'abrogazione delle tariffe. Questa semplificazione costituisce a sua volta un utile supporto alla riduzione delle asimmetrie informative che possono essere implicate non solo da fisiologiche lacune di trasparenza del mercato, ma anche da un eccesso d'informazioni incidenti sullo stesso, dovute alla frammentazione e parcellizzazione delle componenti delle informazioni stesse, come poteva ragionevolmente dirsi delle più che complesse e non facilmente intellegibili tariffe precedenti.
Il Consiglio di Stato ha suggerito, nel merito, di diminuire il quantum assunto come base per congegnare il valore medio di liquidazione, e, pertanto, di ridurre gli importi individuati come parametri. Ha osservato che, come da propria giurisprudenza (Cons. di Stato, parere 2 luglio 2010 n. 3229, riguardante le tariffe dei
dottori commercialisti ed esperti contabili), l'adeguamento ISTAT «non necessariamente» deve essere operato per intero, soprattutto «in un momento in cui gran parte del Paese è stata chiamata a sostenere sacrifici per far fronte alla contingenza economica». Considerazioni ancora più valide oggi – si aggiunge – che la «crisi finanziaria» risulta aggravata. E ancora più valide – si afferma – con il passaggio dalle tariffe ai parametri.
Naturalmente il Consiglio propone di estendere il contenimento ovvero la riduzione ai valori medi di liquidazione propri delle altre professioni.
Non si è ritenuto di accogliere il suggerimento per i seguenti motivi. Il tema è affrontato riguardo ai compensi forensi perché sono quelli che soffrivano di un mancato adeguamento ISTAT delle tariffe realmente significativo in relazione al lungo tempo trascorso, come rilevato, dall'ultimo aggiornamento. E questo è stato per l'amministrazione un ulteriore motivo per aggiornare i valori tariffari forensi al fine di contribuire a individuare ragionevolmente i parametri numerici dati dal valore medio di liquidazione, seppure strutturalmente diversi, e, in particolare, come visto, con un'elasticità e variabilità del tutto estranee alla logica degli importi tariffari.
Sul punto va poi considerato che della congiuntura economica soffre anche il mondo lavorativo delle libere professioni.
Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi che l'adeguamento ISTAT in parola, assunto, secondo quanto appena illustrato e che qui va ribadito, solo quale piattaforma di riferimento iniziale:
a) non è stato operato per intero, posto che, come rilevabile già da quanto prima specificato, l'indice ISTAT (componente professioni liberali) aprile 2009-aprile 2012 è del 29,3% (contro il 24,1% applicato) con una differenza di oltre il 5% (cfr., sempre, in www.istat.it );
b) è stato contenuto, come pure già illustrato, proprio in funzione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità sopra spiegati, in ragione della tutela dei valori, storicamente contestualizzati sul piano economico, inerenti all'accesso alla giustizia;
c) è stato contenuto (anche in questo caso si tratta di un tema già affrontato nella iniziale relazione) dalla fusione tra diritti, onorari e indennità, sia pure parzialmente bilanciata dalla considerazione che questa fusione ha avuto nella determinazione del valore medio di liquidazione (su cui vedi infra);
d) è stato poi ulteriormente contenuto dall'assorbimento della voce, propria delle precedenti tariffe, data dalle spese forfettarie (mentre si è visto che ora le spese saranno liquidate giudizialmente, in difetto di accordo, solo in quanto attestate).
Da ultimo si deve notare come nella determinazione degli importi si è mirato a contenere l'attuale rapporto medio ponderale tra costi legali concretamente sostenuti e valore del bene oggetto della lite giudiziaria, rilevato secondo gli indici doing business della Banca mondiale (v. infra).
Tipologia di attività. Attività stragiudiziale. Tipologie di controversia e procedimento Le prestazioni professionali forensi sono state distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività giudiziali sono state a loro volta distinte in attività penale; e attività civile, amministrativa, comprensiva come si diceva del contenzioso contabile, e tributaria.

L'attività stragiudiziale si prevede sia liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse.
Non si è previsto alcun parametro a vacazione, eccessivamente rigido (anche quando meramente orientativo) rispetto alla complessa varietà dell'attività stragiudiziale, strettamente connessa alle dinamiche di mercato.
Si stabilisce che quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato (sempre senza vincoli insuperabili, e cioè di regola) sino al 40 per cento rispetto a quello liquidabile in base ai parametri altrimenti rilevanti per l'attività stragiudiziale. Viene cioè valorizzata la componente non conflittuale dell'attività forense, di supporto a una giurisdizione intesa quale extrema ratio, rispetto a quella amichevole, per la soluzione delle controversie, in attuazione del principio costituzionale di proporzionalità nell'uso della risorsa giudiziaria a sua volta direttamente connesso con quello del giusto processo e della ragionevole durata collettiva della complessiva dinamica giudiziaria.
Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria Quanto all'attività giudiziale dell'area civile, ferma la distinzione in fasi, nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva e quindi tendenzialmente unitaria anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione. Si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata e dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti. Nei casi di azione di classe, attesa la tipica complessità della controversia, si stabilisce la possibilità di aumento del compenso liquidato fino al triplo.
Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è (analogamente a quanto sopra) aumentato fino al 25 per cento rispetto, logicamente, a quello ordinariamente liquidabile. Si conferma la valorizzazione dell'attività forense diretta alla conciliazione nella stessa prospettiva sopra illustrata quanto all'attività stragiudiziale.
Accogliendo un'osservazione del Consiglio di Stato, pienamente coerente con le implicazioni sistematiche appena descritte, si è previsto che debba costituire elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte processuali abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

art. 5

L'art. 5 stabilisce i criteri di valutazione del valore della controversia ai fini della parametrazione, riprendendo quelli, consolidati, della precedente tariffa.
Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata.
In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa, latamente compresi quelli di giustizia contabile (in linea con le concettualizzazioni della precedente tariffa), il valore della causa è determinato allo stesso modo quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato.
Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile, per un verso si prevede, nella tabella allegata, un allineamento allo scaglione generale di riferimento (25.001-50.000 euro), con ampia forbice di variazione (da +150% a -50% del valore medio di liquidazione di cui si dirà più sotto), per altro verso si tiene «particolare» conto dell'oggetto e della complessità della stessa controversia.

Art. 6

Art. 6 specifica che per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga quali gli arbitraggi, per la liquidazione del compensi si applicano i parametri previsti per l'attività stragiudiziale, sintetizzando, questi casi, ipotesi di mandato a transigere.

Art. 7

L'art. 7, poi, indica che, fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per i procedimenti diversi, ferme le regole e i criteri generali (artt. 1 e 4).

Art.8

L'art. 8, riprendendo la precedente tariffa, stabilisce che nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà. Si tratta di un parametro orientativo volto ad assicurare il principio costituzionale di accesso alla giustizia per la tutela di posizioni fondamentali e a forte connotazione personalistica, usualmente connesse a situazioni di disparità di forze tra le parti coinvolte, come tali considerate sotto vari profili, processuali e sostanziali, dall'ordinamento.

Art. 9

Per la particolare semplicità seriale, a sua volta connessa a oneri della finanza pubblica, si è stabilito (art. 9), che il compenso può essere ridotto fino alla metà nelle controversie per l'ottenimento dell'indennizzo da irragionevole durata del processo (legge n. 89 del 2001).
Per i compensi relativi alle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (si pensi alle previsioni di cui agli artt. 115, 116, 117 e 118 del testo unico in parola), anch'essi connessi a rilevanti ricadute erariali, si prevede che si tenga specifico conto dell'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale 12 della persona difesa. Questa menzione è attualmente contenuta nell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002 che, però, prevede riferimenti non più fruibili alle tariffe.
Restano ferme le altre riduzioni previste dal testo unico spese di giustizia quale quella di cui all'articolo 130 di tale testo normativo, che qui si estendono per omogeneità di parametro anche al settore penale.
Si specifica che sebbene nell'individuazione dei parametri numerici per i compensi si sia partiti da un aggiornamento della tariffa forense del 2004, specie la già evidenziata fusione delle voci di onorario con quelle dei diritti, e la previsione della riduzione del 50% del valore medio di liquidazione dei compensi anche in materia penale, determina in ogni caso l'assenza di riflessi negativi sulla finanza pubblica, come confermato dalla relazione tecnica della Direzione generale del Bilancio del Ministero della giustizia.

Art. 10

L'art. 10 indica che nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento. La ragione è chiaramente relativa all'esercizio professionalmente inappropriato dei diritti processuali. Quanto alle pronunce in rito, seppure risulta rispondente al vero che non necessariamente potrebbero essere conseguenza delle premesse professionali appena richiamate, va detto che l'ormai consolidato diritto vivente esclude possano andare a danno della parte i mutamenti giurisprudenziali, posto che in ipotesi di overruling in senso proprio, e cioè processuale, la parte viene rimessa in termini (Cass., S.U., n. 15144 del 2011, Cass., n. 3042 del 2012).

Art. 11

Fasi e parametri. Metodo
L'art. 11 indica i criteri di determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria, in relazione alle fasi.
Si ribadisce che i parametri specifici per la determinazione del compenso sono solo di regola quelli di cui alla tabella A – Avvocati. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

Si specifica che nella fase di studio della controversia sono compresi, solo a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.

Nella fase introduttiva del giudizio sono compresi, sempre a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio e il relativo esame inclusivo di quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo, memorie, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.

Nella fase istruttoria sono compresi, ancora a titolo di esempio: le richieste di prova o controprova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso o in funzione del giudizio, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie o altri atti anche connessi nel corso del giudizio, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace inerenti a mezzi di prova, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rileveranno, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate purché non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. Logicamente, fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta, secondo quanto più sotto si dirà in aggiunta.

Nella fase decisoria sono compresi, fermo il carattere non tassativo dell'elencazione: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale, quale precipitato del titolo decisorio ottenuto.

Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A – Avvocati, per l'atto di precetto formalmente estraneo all'esecuzione in senso proprio, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

Riprendendo l'articolo 1 comma 3, si ribadisce che il compenso comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.

Va premesso che – come si tornerà a sottolineare – il comma 9 dell'art. 11 stabilisce che, ferma la suddivisione in fasi, per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto natura del 14 procedimento, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione. I parametri appena indicati si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione oltre tale valore.

L'articolo chiude enunciando che per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva riferita ai beni immobili. Nella ricostruzione delle fasi si è tenuto conto di tutto quanto emergente dalla bozza CNF del settembre 2010 e dai lavori del correlativo gruppo di studio.
Queste indicazioni sono poi quelle seguite per elaborare i parametri numerici di riferimento.
Il dettaglio del procedimento seguito è il seguente. Si è assunto a riferimento, su cui tarare gli parametri numerici (per valore, grado e organo di giudizio), lo scaglione 25.001-50.000 euro, nei procedimenti davanti al tribunale di primo grado e agli organi equiparati della giustizia tributaria. Questo scaglione ha avuto quale termine di riferimento, per la precedente tariffa, lo scaglione, pressoché sovrapponibile, ma lievemente diverso, 25.900,01-51.700,00.

Prima fase: studio.

Nella bozza CNF settembre 2010 già si segnalava che per la fase di studio può aversi a tipico riferimento, della precedente tariffa, le voci di onorario (tabella A precedente tariffa) studio (n. 12), consultazione (n. 13) e ispezione e ricerca di luoghi e documenti (n. 14). Gli importi degli onorari, incrementati come sopra si è detto, sono stati sommati nel loro valore medio (somma di minimi e massimi, divisione per due), per un totale di circa 1.148. La proposta CNF settembre 2010 segnalava, quale diritto (tabella B precedente tariffa), riferibile a tale fase, solo quello della disamina (n. 2), ma certamente possono imputarsi altre voci di "diritto" quali consultazioni e corrispondenza con il cliente (nn. 21 e 22).
Il valore medio di liquidazione, seguendo i criteri metodologici sopra richiamati (esclusione di duplicità di voci, ragionevolezza dei costi), è stato così determinato in euro 1.200.
Questo, dunque, il valore medio di liquidazione, su cui orientativamente operare le concrete determinazioni che sono esplicazione dei parametri generali. Il valore medio di riferimento è logicamente riferibile a tutta l'area valoriale della controversia e non solo alla sua linea media (37.500 euro). Il valore della controversia, d'altra parte, refluirà sulla concreta determinazione della liquidazione, quale parametro generale – e quindi unitamente agli altri – di cui all'art. 4 comma 2, richiamato infatti espressamente dall'art. 11 comma 1.
Le variazioni sul valore medio sono orientativamente incanalate, dalla tabella allegata al decreto, entro forbici percentuali come si diceva non inderogabili. I relativi moltiplicatori percentuali della forbice (per questa fase da +60% e -50%) sono stati individuati tenendo conto, sempre orientativamente, dei minimi e dei massimi degli onorari coinvolti nell'elaborazione.

Seconda fase: introduzione.

Qui la bozza CNF settembre 2010 proponeva di imputare le seguenti voci: (onorari di) preparazione e redazione dell'atto introduttivo anche in risposta (ricorso, citazione, comparsa di risposta) (n. 15 tabella A della precedente tariffa), e, quanto ai diritti (tabella B precedente tariffa): domanda introduttiva, comparsa di risposta e/o intervento (n. 3), rinnovazione o riassunzione della domanda (n. 4), chiamata di terzo in causa (n. 5), autentica di firma (n. 6), esame dell'eventuale procura notarile (n. 7), versamento del contributo unificato (n. 8), iscrizione della causa a ruolo (n. 9), ovvero costituzione in giudizio (n. 10), esame di provvedimenti giudiziali relativi (n. 15, come quelli riferibili al decreto di fissazione dell'udienza o di suo differimento o di autorizzazione alla chiamata prima dell'udienza), la formazione del fascicolo (n. 18), le (ulteriori) consultazioni con il cliente (n. 21), la notifica di ogni atto e il relativo esame (n. 23 e n. 24), l'eventuale richiesta di documenti (n. 29). Può aggiungersi l'esame della costituzione in giudizio avversaria riconducibile alla voce n. 11 della tabella A della precedente tariffa.
Seguendo lo stesso metodo sia quanto agli onorari (media: 520 euro) sia in funzione dell'unicità del compenso, con esclusione di ogni duplicazione a qualsiasi titolo (voce n. 3 della tabella B e n. 15 della tabella A); sia in funzione della ragionevolezza del parametro numerico, si è determinato il valore medio di liquidazione in 600 euro.
Va tenuto conto che, logicamente, molte delle voci di diritto sopra elencate, attengono alla complessità della fase, e quindi restano assorbite dal margine di oscillazione del valore medio di liquidazione (pluralità di notifiche, rinnovazione della citazione).
Deve considerarsi, inoltre, che l'unicità del compenso comporta l'assoggettamento del valore medio di liquidazione ai moltiplicatori inerenti alla forbice orientativa abbinata, contro la natura fissa dei precedenti diritti.
Per la forbice delle oscillazioni si è tenuto conto, orientativamente, del margine di oscillazione proprio dei minimi e dei massimi della precedente tariffa per la voce di onorario rilevante (n. 15 della tabella A della precedente tariffa): di qui le percentuali di incremento e diminuzione del 60% e del 50%

Terza fase: istruzione.

Riprendendo e sviluppando anche per questa fase la bozza CNF settembre 2010, si è considerata, in conseguenza, l'imputazione delle voci di onorario riferibili alle memorie e assistenze alla prova (n. 18 e n. 17), e, tipicamente, quanto ai diritti (tabella B della precedente tariffa), le voci relative a: esame di scritti difensivi anteriori alla pronuncia di ordinanze e sentenze (n. 11), della documentazione prodotta dalla controparte nella stessa cornice temporale (n. 12), istanze, ricorsi o simili (n. 14), esame dei provvedimenti giudiziali (dispositivo) interlocutori (n. 15), dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge (n. 17), assistenza alla parte comparsa davanti al giudice (n. 20), notifica e relativo esame (n. 23 e n. 24), esame dell'interrogatorio formale o non formale della parte (n. 36), e le altre voci relative ai mezzi istruttori, come le intimazioni di testi o le designazioni di consulenti di parte (nn. 26, 27, 28).
L'art. 11, comma 5, penultimo e ultimo periodo, stabiliscono, come anticipato, che «al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta».
Ne consegue che la fase può mancare del tutto, come nelle cause esclusivamente in diritto, o può ridursi al minimo quando manchino memorie o assunzioni di prove costituende, come nelle cause documentali, o quando, tipicamente, le stesse memorie o assunzioni non siano plurime per ciascuna parte. Dal che la particolare semplicità delle cause contumaciali.
Ciò che rileva è dato, comunque, dalle attività difensive necessarie per legge o ad avviso del giudice (incluse pertanto, e tipicamente, quelle conseguenti a eventi processuali incidentali, quali querele di falso o verificazioni di scritture private quando, appunto, non attivate in via principale), e le assistenze alle assunzioni probatorie.
Prendendo spunto ma senza vincoli dal sistema delle precedenti tariffe, ai fini della determinazione del parametro dato dal valore medio di liquidazione si sono quindi considerate tre componenti: un'udienza di trattazione e un'assunzione istruttoria per parte.
Su questo è parametrata una forbice orientativa più ampia rispetto alle altre fasi (+150%, -70%) per l'obiettiva presenza di una più ampia gamma di variabili.
La media delle voci di onorario aggiornato delle voci nn. 16 e 17, porta al risultato di 1.165 euro. Alla luce delle voci relative a diritti, non sovrapponibili, quali l'esame delle deduzioni avversarie, e dei criteri sopra discussi, si è ritenuto ragionevole integrare questo valore medio di liquidazione a 1.200 euro, simmetrico a quello proprio della fase di studio, seppure maggiormente soggetto a modificazioni parametriche per i motivi detti. La fase introduttiva, d'altra parte, costituisce, rispetto alle fasi di studio e istruttoria, rispettivamente un precipitato e una premessa.

Quarta fase: decisione.

Stesso metodo di elaborazione è stato seguito per il parametro numerico della fase decisionale.
Le voci di onorario della precedente tariffa sono relative all'udienza, alla redazione delle difese conclusive, dirette e in replica, e alla discussione, in udienza pubblica o camera di consiglio (nn. 16, 19 e 20 della tabella A), cui può aggiungersi l'iscrizione d'ipoteca giudiziale quale atto che accede direttamente alla tutela inerente al provvedimento finale ottenuto dalla parte (n. 53).
Sui diritti la bozza CNF settembre 2010 imputa le seguenti voci: precisazione delle conclusioni (n. 38, tabella B), e relativo esame di quelle di controparte (n. 39), redazione della nota spese (n. 40), registrazione della sentenza (n. 42), esame del dispositivo e del testo integrale del provvedimento giurisdizionale (nn. 16 e 16), partecipazione all'udienza (n. 19), richiesta di copie (n. 30), deposito atti in cancelleria (n. 31), ritiro del fascicolo (n. 32), iscrizione nel F.A.L. (n. 34) e ogni altra registrazione (n. 33).
Si è ritenuto ragionevole assumere a riferimento la più scansionata discussione scritta, facendo la media degli onorari relativi all'udienza e alle difese, e aggiungendo le voci dei diritti non ritenuti assorbiti, quali la precisazione e l'esame delle conclusioni avversarie e la registrazione della sentenza, ottenendo la somma di circa 1.600 euro (arrotondamento da 1.616,5 euro). D'altra parte, considerando che per la discussione orale la tariffa precedente stabiliva costi inferiori, anche se la stessa può essere preceduta da note illustrative finali (tipicamente previste dall'art. 429, secondo comma, c.p.c.) e può vedere autorizzate repliche, si è ritenuto ragionevole assumere a valore medio di liquidazione il parametro numerico di 1.500 euro.
Per la forbice di oscillazione si è tenuto conto, orientativamente, del margine di oscillazione degli onorari della precedente tariffa, individuando gli incrementi e le diminuzioni di regola operabili in +60% e -50%, in simmetria con le fasi di studio e introduzione.

Quinta fase: esecuzione.

Per l'esecuzione nulla indicava la bozza CNF settembre 2010, ma si sono assunte a riferimento le voci di onorario sub n. 54 e 55 della tabella A, e le voci di diritti nn. 46-74 della tabella B. Si è quindi considerata la media degli onorari immobiliari (870 euro) e il maggior peso specifico che in questa fase assumono i singoli atti richiesti dalla sequenza esecutiva.
Simulando un'ipotesi semplificata di procedimento esecutivo immobiliare, con unicità di voci quanto ai certificati o alle ispezioni ipotecarie o catastali, senza pluralità di esecutati e senza interventi (e fermo restando che l'eventuale incidente cognitivo oppostivo resta estraneo alla fase, quale momento di autonoma e propria, seppur connessa, cognizione), con esito di vendita e distribuzione del ricavato su progetto amichevole, si è ottenuta l'ulteriore somma (da sommare alla precedente) di circa 1.071 euro.
Anche considerando il parziale assorbimento che pure per le altre fasi ha determinato l'unicità del compenso, si è quindi ritenuto ragionevole individuare il valore di 1.800 euro per i procedimenti aventi ad oggetto immobili.
Considerando il margine di variazione degli onorari per le procedure esecutive mobiliari (sub VII della tabella B della precedente tariffa), si è individuato il valore medio di liquidazione per questa ipotesi in 800 euro con un ulteriore contenimento correlato alla usuale natura di queste procedure esecutive.
Non si è ritenuta di fare distinzione con le ipotesi di beni mobili registrati, lasciando refluire questa componente nella complessità e importanza della prestazione correlata al suo oggetto.
Anche in questo caso la forbice di oscillazione, simmetrica a quella delle fasi di cognizione eccettuata la peculiarità istruttoria (+60% e -50%), è stata individuata tenendo conto anche di quella della precedente tariffa per gli onorari.
Operando alcune semplici simulazioni rispetto allo scaglione, ne emerge, ad esempio, che rispetto al valore medio della controversia, 37.500 euro, il valore medio di liquidazione può essere portato, dalla forbice sia pure non inderogabile, sino a 7.200 euro, che corrispondono al 19,2% del valore conteso, di poco inferiore alla percentuale che gli indici doing business della Banca mondiale indicano essere attualmente il rapporto medio ponderale, in Italia, tra costi legali concretamente sostenuti, e valore del bene oggetto della lite giudiziaria, in ipotesi di non impugnazione di merito, ossia il 21,8% (http://www.doingbusiness.org/, pagine ufficiali, sub "data", "enforcing contracts", "Italy", alla sottopagina: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/italy/enforcing-contracts/).
Da questi indici emerge che si tratta di un rapporto marcatamente superiore rispetto a quello di aree contigue quali Francia (17,4%) Germania (14,4%) Spagna (17,2%).
Naturalmente lo scaglione qui assunto a riferimento dell'impianto (per questo confrontabile concettualmente con il valore ponderale doing business) permette di superare la percentuale rispetto a una controversia di valore corrispondente al minimo dello scaglione stesso, ma l'ipotesi che in questo caso si liquidino compensi previsti sia pure orientativamente come massimi, iscriverebbe la fattispecie in un'area di eccezionalità estranea alla logica del confronto in parola.
Altri scaglioni
Determinati i valori medi di riferimento e le oscillazioni orientative, per lo scaglione di riferimento, si sono individuati gli altri scaglioni fino all'ultimo, di 1.500.000,00 di euro, oltre cui non si sono stabiliti parametri numerici per i motivi sopra accennati e che vengono qui ripresi.
Le aree valoriali sono state individuate in modo molto più ampio rispetto alla precedente tariffa, proprio perché si tratta di parametri di riferimento per l'attività di liquidazione giudiziale, e non dell'applicazione di rigide griglie tariffarie.
Per individuare una proporzionata variazione dei singoli valori medi di liquidazione, per le altre macro aree valoriali (scaglioni), è stata considerata, orientativamente, con arrotondamenti, la percentuale di variazione prevista dalla precedente tariffa rispetto alle voci di onorario imputate alla fase di studio, il cui peso specifico è certamente maggiore, e cioè più qualificante, posto il riferimento all'intera impostazione gestoria, sul piano professionale, della controversia.
Per lo scaglione fino a 25.000 euro si è individuata una diminuzione del 55% circa del valore medio di liquidazione, con un contenimento dei costi rispetto alla percentuale rigidamente risultante dalla impostazione sopra riportata (di circa il 50%), in funzione del principio di proporzionalità e accesso alla tutela giurisdizionale.
Per la fase esecutiva di questo scaglione non si è operato il suddetto contenimento per mantenere il compenso professionale in termini proporzionati all'opera complessivamente e usualmente necessaria.
Per lo stesso motivo (inversamente operante) si sono operati lievi contenimenti dei valori medi di liquidazione riferiti alle fasi esecutive degli scaglioni successivi. Si è tenuto anche conto del fatto che i sopra ricordati indici doing business segnalano una percentuale di costi esecutivi, in Italia, del 5.2%, che, per lo scaglione di riferimento, nel caso di beni immobili, porterebbe, rispetto al valore medio della controversia nello scaglione, all'importo di 1.920 euro contro i 1.800 fissati.
Per lo scaglione tra 50.001 e 100.000 euro, allo stesso modo, si è quindi computato un aumento di circa il 65%, sempre rispetto allo scaglione di riferimento.
Per lo scaglione tra 100.001 e 500.000 euro si è computato un aumento di circa il 170%, rispetto allo scaglione di riferimento. È stata contenuta la forbice in aumento per la fase istruttoria, in funzione del principio di ragionevolezza dei costi.
Per lo scaglione tra 500.001 e 1.500.000,00 di euro si è computato un aumento di circa il 350%, rispetto allo scaglione di riferimento. È stata ulteriormente contenuta la forbice in aumento per la fase istruttoria, in funzione del principio di ragionevolezza dei costi.
Va nuovamente sottolineato che in tutti i casi sono stati operati degli aggiustamenti tenendo conto che le percentuali sopra citate sono solamente orientative, quali parametri, sia pure numerici.
Gli stessi parametri percentuali, d'altra parte, sono stati utilizzati, come tali, per un'adeguata proporzione dei valori relativi alle magistrature superiori.
Come si diceva, non si è operata la proporzione per l'area valoriale superiore a 1.500.000,00 di euro (che era pur possibile tradurre in una percentuale destinata a moltiplicarsi per il valore crescente della controversia come per lo scaglione superiore ai 5.164.600,00 della precedente tariffa), posto che in tal caso potranno operare più appropriatamente rispetto al caso concreto i parametri generali, tenuto logicamente conto dei valori medi di liquidazione dello scaglione precedente. La percentuale, infatti, irrigidisce il parametro numerico e si pone in frizione con il concetto di valore medio di liquidazione.
Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile il parametro numerico si riferisce, coerentemente alla logica dell'impianto, allo scaglione di riferimento, con ampi margini di incremento e diminuzione del valore medio di liquidazione (+150%, -50%).

Giudice di pace

Per le controversie davanti al giudice di pace si è seguito lo stesso metodo, operando una distinzione per quelle entro i 5.000 euro, data la competenza generale (su beni mobili) per valore di questo organo giurisdizionale (art. 7 primo comma c.p.c.).
Rispetto a questo scaglione si sono operati analoghi rapporti alla precedente tariffa, considerando la media ponderale (media della media) degli scaglioni tra 600 euro e 2.600 euro, e poi la stessa media con i valori dello scaglione davanti al tribunale fino a 5.200 euro, con conseguenti temperamenti in funzione di proporzionalità e conseguente accesso alla giustizia.
Esempio: per la fase di studio, la media (con arrotondamenti dei decimali) per le voci di onorario nn. 2, 3 e 4 della tabella A (sub I) della precedente tariffa, dà, per gli scaglioni da 600 a 2.600 euro, l'importo di euro 207; mentre la media delle corrispondenti voci per le controversie davanti al tribunale (nn. 12, 13 e 14)
per lo scaglione fino a 5.200 euro, dà 215 euro. La media ponderale sopra menzionata è di euro 211. Di qui, considerando le voci di diritto imputabili anche se in parziale assorbimento in funzione dell'unicità del compenso (v. sopra per la fase di studio davanti al tribunale), e l'assorbimento della voce (unica: n. 1) per le controversie fino a 600 euro davanti al giudice di pace, è stato ritenuto ragionevole determinare l'importo, per la fase di studio davanti a questo giudice, di euro 300.
Rispetto alle simmetrie proporzionali dei valori medi di liquidazione per lo scaglione di riferimento davanti al tribunale, emerge una differenza per la fase decisoria, che però è la conseguenza dei valori delle voci di onorario corrispondenti davanti al giudice di pace (specie la n. 9). Differenza che del resto, e infatti, permette di mantenere una ragionevolezza dei costi rispetto al valore e alla tipologia della controversia (si noti che la sommatoria è di 1.150 euro per un valore medio della controversia di 2.500 euro, sia pure diminuibile fino a meno della metà in funzione delle forbici orientative).
Le forbici sono state contenute in funzione dei principi sopra richiamati di proporzionalità e accesso alla giustizia: sono stati quindi contenuti gli incrementi e aumentate le diminuzioni.
Per lo scaglione oltre i 5.000 euro si è prevista una diminuzione del 40%, rispetto al valore medio di liquidazione dello scaglione di riferimento davanti al tribunale, tenendo conto della proporzione con i valori dello scaglione precedente davanti al giudice di pace.

Corte di appello, organi di giustizia tributaria di secondo grado, organi di giustizia amministrativa

Corte di appello, organi di giustizia tributaria di secondo grado, organi di giustizia amministrativa e contabile di primo grado SI è stabilito un incremento del 20% del valore medio di liquidazione rispetto al corrispondente scaglione davanti al tribunale, tenuto conto, orientativamente, dei valori medi di liquidazione davanti a quest'ultimo ma anche di quelli fissati per le prestazioni davanti alle magistrature superiori, e considerate le proporzioni risultanti dalla precedente tariffa (ad esempio, per la fase di studio, le corrispondenti voci degli onorari segnalavano un incremento, nello scaglione di riferimento, del 23% circa).
Si sono accomunati, alle corti di appello ordinarie, gli organi di giurisdizione amministrativa e contabile di primo grado sia in considerazione dei valori medi della precedente tabella sia data la sovrapponibile competenza territoriale e conseguente rilevanza degli stessi.

Suprema Corte di cassazione, magistrature superiori

Suprema Corte di cassazione, magistrature superiori, compreso il tribunale di prima istanza dell'Unione europea Si sono individuati valori medi di liquidazione tenendo conto sia dei valori medi risultanti dalla precedente tabella sia dei valori medi orientativi della liquidazione del compenso secondo il presente decreto.
Si è incrementata la forbice alta relativa alla fase di studio e di discussione, posto il valore aggiunto dato dalla natura dell'organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza, e di quelli a questi fini equiparabili, e il peso specifico, in rapporto a tali giudizi, della fase di studio e di discussione finale.

Procedimento per ingiunzione

Stante la sua peculiare natura, e in continuità con la precedente tariffa, sono stati individuati valori orientativi forfettari per il procedimento in parola, tenuto conto di quelli stabiliti nel D.M. n. 127 del 2004.

Precetto

Attesa la natura peculiare dell'atto, che prevede un'autoliquidazione da parte dell'istante, si è proceduto in modo analogo alla fattispecie ingiuntiva, anche qui in continuità con la precedente tariffa e tenendo conto dei relativi valori medi.
Procedimento di espropriazione presso terzi e per consegna o rilascio
Tenuto conto della peculiare semplicità di tali procedimenti e anche in questo caso in continuità concettuale, in parte qua, con la precedente tariffa, è stata stabilita una diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni.

Affari tavolari

Tenuto conto della peculiare natura di tali procedimenti e anche in questo caso in continuità concettuale, in parte qua, con la precedente tariffa, è stata stabilita una diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni.

Attività penale

Per l'attività giudiziale penale è stato seguito il medesimo metodo.
L'attività in parola è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisionale; fase esecutiva.
Si stabilisce che se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta. La norma ripete quella generale (art. 1 comma 5) con l'importante riferimento all'estinzione del reato.
Il comma 2 dell'art. 11 specifica che nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. A questi fini si terrà conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata. Ma si terrà pure conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti.
Riprendendo anche qui i criteri della precedente tariffa, si prevede che per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso può essere in particolare diminuito fino alla metà.
In linea con la corrispondente previsione dettata in materia civile ed equiparate, si stabilisce che debba costituire elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli. Anche in tal caso si è tratto spunto dai suggerimenti offerti dal Consiglio di Stato. Si è omesso un più ampio riferimento all'abuso processuale in considerazione del fatto che nel procedimento penale dell'azione dispone la parte pubblica.
Viene quindi richiamata la disposizione sui compensi nel caso di gratuito patrocinio introdotta per l'attività giudiziale civile e quelle ad essa equiparate.
I parametri previsti per l'attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attività giudiziale civile.
I parametri specifici per la determinazione del compenso sono quindi, di regola, quelli di cui alla tabella B – Avvocati, ma giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

Il compenso è liquidato per fasi.

L'art. 14 indica che nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attività.
Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.
Nella fase istruttoria sono compresi, sempre a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.
Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.
Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena e delle misure cautelari.
Per i procedimenti cautelari o speciali (si pensi a quelli in materia di misure di prevenzione) si fa espresso richiamo al principio dell'analogia specifica interna.
Il compenso liquidato comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Fasi e parametri. Metodo ed esiti

Prendendo spunto per questo aspetto dalla bozza CNF settembre 2010, è stato assunto come procedimento di riferimento quello davanti al tribunale monocratico e magistrato di sorveglianza, e sono state pertanto imputate alle singole fasi le seguenti voci della precedente tariffa penale.
Fase di studio: voci nn. 2, 7.7
Fase di introduttiva: voci nn. 7.1, 7.2, 7.5
Fase istruttoria: voci nn. 3, 5, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4
Fase decisoria: voci: nn. 6.1, 6.2, 6.3, 7.6.
Anche in questo caso si è operata la media tra i minimi e i massimi della precedente tariffa a fini di generale riferimento per individuare il valore medio di liquidazione relativo alle singole fasi.
Le forbici abbinate ai valori medi di liquidazione sono stati individuati tenendo conto in specie del peso specifico variabile dell'attività di studio e dell'istruttoria.
Per i rapporti proporzionali con i procedimenti davanti agli altri giudici e negli altri gradi, è stato seguito il metodo di elaborazione seguente.
Partendo anche in questo caso dalla bozza CNF settembre del 2010, sono stati computati gli scostamenti percentuali nei minimi e nei massimi della precedente tariffa rispetto ai minimi e massimi davanti al tribunale monocratico (e magistrato di sorveglianza), e quindi la media (aritmetica) tra le varie sottovoci, al fine di elaborare la media generale delle voci e quella generale davanti al giudice.
Si sono ottenuti così i seguenti risultati tendenziali e orientativamente rilevanti.
La media delle variazioni percentuali davanti al giudice di pace è: minimo -24%, massimo -16%.
Davanti al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare: minimo +1%, massimo +35%.
Davanti al tribunale collegiale: minimo +25%, massimo +34%.
Davanti alla Corte di appello e al tribunale di sorveglianza: minimo +59%, massimo +67%.
Davanti alla Corte di assise o alla Corte di assise d'appello: minimo +152%, massimo +169%.
Davanti alle magistrature superiori: minimo +213%, massimo 236%.
Su queste basi si sono è stato ritenuto ragionevole individuare gli incrementi percentuali individuati nella tabella allegata, riguardanti il valore medio di liquidazione.
Si torna a sottolineare che si tratta di parametri numerici orientativi che interagiranno con quelli generali.
Per la fase di esecuzione penale, si è rivalutato l'onorario a vacazione della precedente tariffa, traendo anche qui spunto dalla bozza CNF del settembre 2010.
Conclusivamente va rimarcato poi che la ben maggiore semplificazione del sistema dei compensi così delineato determinerà un esponenziale incremento dell'agilità decisionale, per gli organi giurisdizionali, (anche) in sede di liquidazione delle spese all'esito del contenzioso.

Omissis

Disposizione transitoria
Le disposizioni di cui al decreto si applicheranno alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore

 

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parametri forensi

tariffe forensi

parcella avvocato

onorario avvocato