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art. 3.Volontarietà dell'azione

art. 3.Volontarietà dell'azione

Codice deontologico forense 

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Articolo vigente

 art. 3.Volontarietà dell'azione. [Comportamento complessivo dell'incolpato - Addebiti vari stesso procedimento]

 La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.

Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato.

Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.