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art. 4.Attività all'estero e attività in Italia dello straniero

art. 4.Attività all'estero e attività in Italia dello straniero

Codice deontologico forense 

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Articolo vigente

art. 4.Attività all'estero e attività in Italia dello straniero

Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l'avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività 

Del pari l'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.