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art. 5.Doveri di probità, dignità e decoro

art. 5.Doveri di probità, dignità e decoro

Codice deontologico forense 

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Articolo vigente

art. 5.Doveri di probità, dignità e decoro

L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
I.-Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II.- L'avvocato e' soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attivita' forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano  l'immagine della classe forense.
III - L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non puo' assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.