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art.13 Dovere di aggiornamento professionale

art. 13 Dovere di aggiornamento professionale (articolo modificato con delibera 27.01.2006)

Codice deontologico forense 

 

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Articolo vigente

art. 13 Dovere di aggiornamento professionale (articolo modificato con delibera 27.01.2006)

I. E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività.

II. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.

E' dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.