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art.17 Informazioni sull’attività professionale

art.17 Informazioni sull’attività professionale (articolo modificato con delibera 18.01.2007)

Codice deontologico forense

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    Articolo vigente:

art.17 Informazioni sull’attività professionale (articolo modificato con delibera 18.01.2007)

  L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.

  Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività  e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell’ordine.

  Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.

  L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

  Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.

  In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I – Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione  di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni  in discipline  attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati. 

II  – E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.