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art.31.Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa

 art.31.Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.

Codice deontologico forense

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 art.31.Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.

L'avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest'ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere.

* I. - L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.

* II. - È fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.

* III. - L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.