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art.53.Rapporti con i magistrati

art. 53.Rapporti con i magistrati

Codice deontologico forense

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art. 53.Rapporti con i magistrati

I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignita' e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.

* I-Salvo casi particolari, l'avvocato non puo' discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.

* II-L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilita'.

* III-L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarita' o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti, nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.