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art.58.La testimonianza dell'avvocato

art.58.La testimonianza dell'avvocato

Codice deontologico forense

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art.58.La testimonianza dell'avvocato

Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attivita' professionale e inerenti al mandato ricevuto.

* I-L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verita' dei fatti esposti in giudizio.

* II-Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovra' rinunciare al mandato e non potra' riassumerlo.