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art.40.Obbligo informazione

art.40.Obbligo informazione

Codice deontologico forense

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art.40 Obbligo di informazione (articolo modificato con delibera 27.01.2006)

L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.

I. Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.

II. E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinanti atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione.
III. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi.

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Commenti:
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Precedente formulazione
art.40.Dovere di informazione
L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e della importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.
* I.-Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
* II.-È obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli.
* III.-Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di tutto quanto legittimamente appreso nell'esercizio del mandato.

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Riferimenti normativi:

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Sentenze - Decisioni:

l'obbligo di dare informazioni ai clienti è specificamente previsto dal codice deontologico, all'art. 40, e la reiterata violazione della norma nell'ambito di plurimi rapporti professionali e per di più in un ristretto ambito territoriale deve far ritenere giustificata la gravità della sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo degli avvocati. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di arezzo, 16 marzo 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 20-12-2008, n. 177 pres. alpa - rel. allorio - p.m. ciampoli (conf.)

viola il precetto deontologico dell'obbligo di informazione ex art. 40 c.d.f., oltre i precetti relativi al dovere di diligenza, lealtà e verità cui deve scrupolosamente attenersi il professionista, l'avvocato che ometta di informare la parte assistita del rigetto della domanda ed anzi fornisca alla stessa notizie inesatte circa il rinvio della causa riferendo che la domanda sarebbe stata accolta e che consegni copia della sentenza dopo ben due anni dalla data di comunicazione al suo studio. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di latina, 24 maggio 2005) (consiglio nazionale forense, decisione del, decisione del 31-12-2008, n. 267 (pres. f.f. perfetti - rel. de giorgi - p.m. fedeli (non conf.)

 

pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di informare il cliente sullo stato della causa, firmi non autorizzato atti di transazione e quietanza e si appropri delle somme incassate relative al risarcimento riconosciuto dalla assicurazione al cliente. (nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi dieci). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di brindisi, 16 dicembre 2003).
consiglio nazionale forense decisione del 10-12-2007, n. 180 pres. f.f. cricri' - rel. mariani marini - p.m. iannnelli (parz. diff.)

 

atteso che l'art. 40 sub i, c.d.f. obbliga l'avvocato ad informare il cliente "sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo", non è ravvisabile l'illecito deontologico consistente nella richiesta al cliente di compensi eccessivi per l'attività svolta, allorquando il professionista, nel prospettare alla parte assistita i relativi costi, rappresenti verbalmente un importo soltanto generico, inidoneo come tale a configurare un preventivo vincolante nella quantificazione delle obbligazioni destinate a sorgere dal rapporto professionale. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di vicenza, 7 novembre 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 17-12-2008, n. 157 pres. f.f. mariani marini - rel. cardone - p.m. iannelli (non conf.)

 

viola i doveri di correttezza e lealtà propri della categoria forense il professionista che ometta di riscontrare le numerose richieste di informativa sia telefoniche sia scritte del proprio cliente e che, a seguito della revoca del mandato, ometta altresì di restituire i documenti a suo tempo consegnatigli e riscontrare sia la missiva del nuovo legale sia le richieste di chiarimenti del coa. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. roma, 23 novembre 2006). consiglio nazionale forense decisione del 28-12-2007, n. 251 pres. alpa - rel. mascherin - p.m. iannelli (conf.)

 

pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità e del dovere fiscale, il professionista che ometta di svolgere il mandato ricevuto, non dia informazioni a si renda irreperibile al cliente, ometta di inviare l'autocertificazione dei redditi percepiti e di dare chiarimenti al c.d.o. sul suo comportamento. (nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di alessandria, 24 gennaio 2003). consiglio nazionale forense decisione del 16-07-2007, n. 93 pres. f.f. cricri' - rel. orsoni - p.m. maccarone (conf.)