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2012 - Le modifiche alla legge professionale (L. n. 247 del 2012) apportate dal decreto mille-proroghe convertito in legge

Le modifiche alla legge professionale (L. n. 247 del 2012) apportate dal decreto mille-proroghe convertito in legge (art. 10 (Decreto mille-proroghe in fase di pubblicazione sulla G.U.)

Esame di abilitazione anche per questo anno (2017) con i codici commentati e con la vecchia normativa. (Art. 49. (Disciplina transitoria per l'esame)
Iscrizione albo speciale secondo la normativa previgente ancora per un altro anno. (Art. 22.(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

I nuovi articoli

L. 247/2012

Art. 22.(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n.1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n.1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.

2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

4. Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro [tre] [quattro] cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n.1003, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».

Art. 49. (Disciplina transitoria per l'esame)

1. Per i primi [due] [quattro] cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.