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durata del tirocinio - Consiglio nazionale forense, parere 21 ottobre 2015, n. 110

Il parere è reso nei seguenti termini:
Questa Commissione ha già chiarito più volte, (si veda, da ultimo il parere 97 del 14.5.2014), che l’equipollenza del diploma conseguito presso una Scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 398/1997 ai fini dello svolgimento di un anno di pratica forense, ribadita dall’art. 41, comma 9 della legge n. 247/12 integra una deroga alla norma generale relativa alla durata del tirocinio e che, conseguentemente, ove il praticante si sia avvalso della menzionata equipollenza, non è necessaria l’iscrizione nel Registro dei praticanti per l’intero periodo richiesto dalla legge (diciotto mesi), ma questa potrà ridursi al residuo periodo di sei mesi.
Coerentemente con tale principio, il COA richiedente ha rilasciato il certificato di compiuta pratica, che attesta come il tirocinante abbia proficuamente e lodevolmente terminato il suo periodo di tirocinio. Ne consegue che ben può egli chiedere l’abilitazione al patrocinio ex art. 8 RDL 1578/33, così come sostituito dall’art. 1 della Legge n. 406/1985, applicabile fino all’adozione dei provvedimenti attuativi del Titolo V della legge (si vedano in proposito i pareri n. 10/2015 e 24/2015), a condizione, ovviamente, che non ancora trascorso il quadriennio previsto dal medesimo articolo 1.
Consiglio nazionale forense, parere 21 ottobre 2015, n. 110