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ESAME ABILITAZIONE PROFESSIONE FORENSE – sessione 2022 - Seconda prova orale – le disposizioni della commissione centrale

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Interni

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

COMMISSIONE CENTRALE ESAMI ISCRIZIONE ALBI AVVOCATI - ANNO 2022*

INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA SECONDA PROVA ORALE AI SENSI DELL’ART. 39-BIS DEL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 122

La Commissione Centrale, riunita in videoconferenza sulla piattaforma Teams in data 3 maggio 2023, composta dai Signori

avv. Andrea PASQUALIN dott.ssa Giovanna PALMIERI avv. Aldo DE CARIDI avv. Salomone BEVILACQUA dott. Francesco PACILEO visti

  • l'articolo 22, commi 3, 9 e 10, del regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36, come modificato dall'art.1-Af del decreto legge 21 maggio 2003 n. 112, convertito in legge 8 luglio 2003 n. 180, istitutivo della Commissione Centrale e delle relative competenze;
  • gli articoli 45, comma 3, 47 e 49, della legge 31 dicembre 2012 n.247 ;
  • gli articoli 17 e 17-bis, comma 3, del regio decreto 22 gennaio 1934 n.37;
  • il decreto del Ministro della giustizia 16 settembre 2022;
  • il decreto legge 13 marzo 2021 n. 31, come convertito dalla legge 15 aprile 2021 n. 50 (nel seguito il “DL 31/2021”) recante misure urgenti per lo svolgimento dell'esame con nuova articolazione in forma orale della prima prova selettiva (la "Prima Prova") e, correlativamente della seconda (la "Seconda Prova");
  • l'art. 39-bif, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, rubricato "Disposizioni in materia di svolgimento della sessione 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;
  • la circolare resa dalla Direzione Generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di giustizia presso il Ministero della Giustizia del 27 dicembre 2022 contenente indicazioni operative per lo svolgimento degli esami, sia quanto alla Prima Prova, sia, specificamente, quanto alla Seconda Prova; 

richiamate

  • le premesse e il contenuto del parere reso dalla Commissione Centrale ai sensi dell'art. 39-bis, comma 3, del D.L. n. 73/2022 nell'esercizio delle funzioni assegnate e ai fini dello svolgimento della Prima Prova;
  • le Linee Generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato (sessione 2022) e per la valutazione dei candidati adottate, sentito il parere della Commissione Centrale, con decreto ministeriale del 21 dicembre 2022;

dato atto

  • della prossimità dell'avvio della Seconda Prova e delle specifiche previsioni dell'articolo 2, comma 7, del DL 31/2021 nonché dell'art. 2, comma 3 del D.M. 16 settembre 2022, in ordine all'articolazione e allo svolgimento relativi, secondo cui la seconda prova orale si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e consiste: a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie preventivamente scelte dal candidato; b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

Tanto premesso,

la Commissione Centrale, all'unanimità dei componenti, provvede all'indicazione dei criteri di valutazione dei candidati ammessi alla Seconda Prova, come segue.

1. È necessario evidenziare che anche la sessione d'esame 2022 si sviluppa secondo modalità eccezionali, avendo il legislatore introdotto, sia pure in via temporanea, un regime eccezionale che prevede un duplice esame orale e la modifica della composizione delle commissioni esaminatrici presso le varie Corti di Appello.

2. La sostituzione dei tre elaborati scritti con unica Prima Prova, in forma orale, e la diversa articolazione delle materie oggetto della Seconda Prova conducono pertanto a escludere la necessità di richiamo, in occasione della Seconda Prova, alle risultanze della Prima Prova, mentre la ridotta composizione delle Sottocommissioni comporta la diversa articolazione del punteggio minimo di valutazione della idoneità del candidato.

3. In particolare, evidenziando che per la seconda prova orale tutti i candidati vengono esaminati dalla Corte di Appello di appartenenza e che la lettera sorteggiata presso ogni Corte di appello per la prima prova orale sarà utilizzata presso la Corte di Appello abbinata per lo svolgimento della seconda prova orale, giova raccomandare alle sottocommissioni di attenersi, nella formulazione delle domande, alle materie scelte dai candidati, potendo comunque ogni sottocommissione fare oggetto di valutazione anche le risposte con le quali i candidati esprimano collegamenti interdisciplinari, alla stregua del criterio indicato al n. 7, punto d).

4. Giova rammentare che con determinazione assunta in data 2 febbraio 2023 questa Commissione aveva rappresentato di ritenere opportuno che non venissero sottoposti ai candidati quesiti che involgessero in modo diretto la trattazione di istituti modificati o introdotti dalle riforme di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 e al d.lgs. n. 150 del 2022, di recente approvazione, aggiungendo che ciò era destinato a valere esclusivamente per la Prima Prova, dal momento che una delle questioni oggetto della Seconda Prova deve vertere sul diritto processuale civile o penale (oltre che, va aggiunto, sul diritto civile e/o sul diritto penale), implicando pertanto di necessità anche la conoscenza delle riforme in parola. Quanto precede va confermato, dovendosi più in generale puntualizzare che la preparazione dei candidati per la Seconda Prova non può prescindere dalla conoscenza dell’ordinamento vigente.

5. Giova altresì rammentare la rilevanza del rispetto dei termini di convocazione, di durata della Seconda Prova (ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, primo periodo del D.L. 13 marzo 2021 n. 31 e dall'art. 8, comma 1, del D.M. 16 settembre 2022), di composizione per rappresentanze, nonché della compresenza di tutti i membri di ciascuna Sottocommissione.

Si richiama, inoltre, l'osservanza delle pertinenti previsioni dell'articolo 4 del D.L. 13 marzo 2021 n. 31, nonché dell'art. 6, comma 6, del D.M. 16 settembre 2022.

6. Si conferma la necessità di garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, ferma restando l'autonomia di ogni singola sottocommissione.

7. Si confermano, per il resto, i criteri di valutazione normativamente previsti, che qui pertanto si ripropongono:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarità;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

8. Ai criteri sopra indicati va aggiunta la dimostrazione di possedere, da parte dei candidati, capacità di sintesi, mentre si ribadisce, infine, la necessaria conoscenza, da parte degli aspiranti avvocati, dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

il Presidente

avv. Andrea Pasqualin