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Esame avvocati - illegittimità del quesito sottoposto al candidato in ragione dei dedotti profili contrasto con le Linee generali ministeriali per la formulazione dei quesiti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15.2.2022, n. 1122). TAR Campania, sentenza n. 0078

 

TAR Campania, sentenza n. 00780 del 7 aprile 2023

omissis

per l'annullamento, previa sospensione

1.- del verbale della Corte d'Appello di Salerno - Commissione Esami Avvocato Sessione 2022 del -OMISSIS-, con il quale il ricorrente/candidato, all'esito della prima prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense “è stato dichiarato non idoneo, avendo conseguito il voto complessivo seguente: 14/30 …”;

2.- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente;

nonché per l'accertamento e per la declaratoria:

a.- dell'illegittimità della disposta non idoneità del ricorrente/candidato a sostenere la seconda prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense;

b.- dell'illegittimità della disposta non idoneità per violazione delle Linee Generali adottate dal Ministero della Giustizia con D.M. 21.12.2022 e dalla Sottocommissione istituita presso la Corte d'Appello di Firenze nella seduta plenaria del 11.01.2023;

c.- conseguentemente, del diritto del ricorrente/candidato a ripetere la prova davanti a Commissione in diversa composizione, sottoponendo al medesimo candidato una terna di quesiti che rispettino le Linee Guida Generali del D.M. 21.12.2022 e della seduta plenaria della Sottocommissione istituita presso la Corte d'Appello di Firenze del 11.01.2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori Acocella Federico (in dichiarata sostituzione di Antico Paolo).;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il ricorrente dott. -OMISSIS- ha impugnato, per l’annullamento, il verbale della Corte d’Appello di Salerno - Commissione Esami Avvocato Sessione 2022 del -OMISSIS-, con il quale è stato espresso il giudizio avente ad oggetto la prima prova orale svolta, nella parte in cui ne dispone la non ammissione alle seconde prove orali dell’esame, essendogli stato attribuito il punteggio di 14/30.

2. – Ha dedotto, in estrema sintesi, a sostegno del gravame, con due motivi di ricorso, violazione del D.M. 16.12.2022, nonché delle Linee Generali approvate con D.M. 21.12.2022, carenza di motivazione ed eccesso di potere, sul rilievo che il quesito sottopostogli in materia civile, diversamente da quanto previsto, esulava dalla sola disciplina codicistica e richiedeva la conoscenza di leggi speciali e complementari al codice civile, con conseguente compromissione del giudizio formulato dalla Commissione.

3. – Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso, siccome infondato.

4. – Alla camera di consiglio del 5 aprile 2023 la controversia è stata introitata in decisione, previo avviso ex art. 60 c.p.a., per essere definita con sentenza in forma semplificata

5. – Come risulta dal verbale della prima prova orale sostenuta dal ricorrente in data -OMISSIS-, la “sottocommissione, nella formulazione dei quesiti da porre nella prova e nella valutazione dei candidati […] ha stabilito di attenersi alla linee generali adottate con Decreto Ministeriale 21.12.2022 […] e il cui contenuto è stato integralmente recepito dalla Sottocommissione istituita presso la Corte d’Appello di Firenze, nella seduta plenaria del 11.01.2023 e che oggi vengono nuovamente recepite e fatte proprie dalla sottocommissione nella composizione odierna”.

6. – Per quanto di specifico interesse, l’art. 2 del cit. D.M. 21.12.2022 dispone che “per quanto riguarda il diritto civile […], la disciplina dell’esame fa riferimento a una “materia regolata dal codice civile” […] Il quesito non può pertanto avere ad oggetto materie disciplinate nell’ambito delle leggi complementari al codice civile […]”.

7. – Tanto premesso, vanno qui condivisi i rilievi critici contenuti nel primo motivo di gravame, dal momento che il quesito confezionato nella busta scelta dal candidato si poneva in contrasto con il suindicato criterio, siccome chiaramente riferito a fattispecie regolate dalla legislazione speciale.

7.1. – Tale quesito risulta invero così articolato: “Tizio venne sottoposto ad un delicato intervento chirurgico di rimozione di un aneurisma all’aorta addominale. Successivamente all’intervento si verificò una fibrosi massiva aderenziale con occlusione intestinale che rese necessaria l’asportazione di un tratto dell’intestino e provocò gravi conseguenze permanenti quali necessità di terapia parentale continua domiciliare, presenza di una breccia addominale con esposizione intestinale e di fistola enterica. Tizio ritenendo di essere stato vittima di un errore medico si rivolse ad un legale, il quale chiese un parere tecnico a Mevio, consulente medico di parte. Ad avviso di Mevio le complicanze che aveva subito Tizio, benchè rare ed imprevedibili, erano dipese dalla tecnica operatoria obsoleta applicata al trattamento. Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio inquadri il caso individuando la disciplina applicabile con riguardo anche alla eventuale responsabilità del chirurgo che aveva effettuato l’intervento su Tizio, per non avere correttamente informato il paziente della possibilità di ricorrere ad una nuova tecnica operatoria”.

7.2. – Dalla lettura del quesito emerge, ad avviso del Collegio, come la risposta implicasse – evenienza esclusa dai criteri che avrebbero dovuto governare l’esame – la conoscenza e l’illustrazione delle leggi speciali e, in particolare, della Legge 22.12.2017, n. 219, che disciplina il c.d. consenso informato, dalla quale in verità non sembra potersi prescindere nella disamina del caso, che richiedeva al candidato di “inquadrare” e “individuare” la “disciplina applicabile” con specifico riguardo “alla eventuale responsabilità del chirurgo […] per non avere correttamente informato il paziente”.

7.3. – Coglie dunque nel segno, assumendo rilevanza assorbente ai fini del decidere, il motivo di ricorso sub I, dovendosi rimarcare l’illegittimità del quesito sottoposto al candidato in ragione dei dedotti profili contrasto con le Linee generali ministeriali per la formulazione dei quesiti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15.2.2022, n. 1122).

8. – Il ricorso, per quanto più sopra osservato, merita dunque accoglimento, con la conseguenza che – analogamente a quanto disposto per analoghe fattispecie già vagliate dalla Sezione (n. 65/2023 e n. 3106/2022), nelle quali pure veniva in rilievo la specifica questione della conformità del quesito posto al candidato alle Linee Guida Generali dettate dal D.M. 21.12.2022, sotto il profilo dell’osservanza della prescrizione che impone che la materia oggetto del quesito sia disciplinata dalla normativa codicistica – deve essere annullato, per quanto di interesse del ricorrente, l’impugnato verbale del 16 febbraio 2023, nonché il conseguente giudizio di non idoneità espresso nei suoi confronti e, per l’effetto, deve disporsi la rinnovazione, da parte del ricorrente, della prima prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, per quanto di interesse, l’impugnato verbale della Corte d’Appello di Salerno - Commissione Esami Avvocato Sessione 2022 del -OMISSIS-, nonché il conseguente giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente e dispone la rinnovazione, da parte del ricorrente, della prima prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

Condanna il Ministero della Giustizia alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore Anna Saporito, Referendario