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Art.51.(Procedimento disciplinare e notizia del fatto)

Art. 51.(Procedimento disciplinare e notizia del fatto)

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.

2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 58.

3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto:

a) è esercitata l'azione penale;

b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;

c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;

d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

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