Art. 52.(Contenuto della decisione)
1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.
___________________________________________________________
___________________________________________________________